Esclusione per carenza requisiti minimi e obbligo indicazione costi manodopera (TAR Sicilia n. 2298 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 non consente di ritenere conforme un prodotto che non possieda il requisito minimo richiesto dalla legge di gara, quando la relativa finalità funzionale non risulti soddisfatta e manchi una dichiarazione di equipollenza dell’offerente. L’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza, imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, determina l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, salvo che i modelli predisposti dalla stazione appaltante rendano materialmente impossibile l’adempimento. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione è limitato ai vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
L’A.S.P. di Enna ha indetto una procedura per la fornitura di una colonna videolaparoscopica destinata a una unità operativa ospedaliera, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Hanno partecipato due società. All’esito delle operazioni la commissione ha collocato al primo posto l’offerta della controinteressata, con un punteggio complessivo superiore di meno di un punto rispetto a quello della ricorrente.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e, successivamente, la nota con cui la stazione appaltante ha confermato la valutazione della commissione. Ha dedotto la mancanza dei requisiti minimi della strumentazione offerta, la violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici. Ha chiesto l’annullamento, lo scorrimento della graduatoria e il risarcimento in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, precisa che il termine decorre dalla pubblicazione degli atti di gara e che l’istanza di accesso, proposta entro quindici giorni, comporta una dilazione del termine di impugnazione, estendendolo fino a quarantacinque giorni. Nel caso concreto l’istanza ostensiva era stata presentata tempestivamente e i documenti acquisiti erano rilevanti ai fini della formulazione dei motivi.
Quanto all’eccezione di inammissibilità delle censure tecniche, il Tribunale ribadisce che il sindacato è “ristretto”, ma non esclude il controllo di ragionevolezza e illogicità della valutazione, dovendo il giudice verificare l’abnormità o il manifesto travisamento dei fatti.
Nel merito, il primo motivo è parzialmente accolto. Per il videoprocessore la risoluzione offerta corrisponde a quella indicata nella griglia valutativa della legge di gara, e il chiarimento dell’amministrazione non ne ha modificato il contenuto, limitandosi a esplicitare quanto già evincibile dalla documentazione. Diversamente, per la testa di telecamera la risoluzione offerta è inferiore a quella richiesta e la dichiarazione di equivalenza non contiene alcun elemento sul punto; analogamente per il sensore richiesto. La società aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa per carenza di requisiti minimi sotto il profilo sia strutturale sia funzionale.
Il secondo motivo è fondato. La lettera di invito prevede consegna, installazione, collaudo, formazione del personale sanitario e manutenzione full risk: attività che eccedono la mera consegna e configurano una fornitura con posa in opera. Trova quindi applicazione l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Il modello di offerta economica era editabile e consentiva l’indicazione dei costi: mancava dunque il presupposto dell’impossibilità materiale che solo legittima il soccorso istruttorio.
Il terzo motivo è parzialmente fondato. Il Collegio ritiene non irragionevoli i punteggi relativi al modulo video, all’autofocus, alla sede e ai tempi di assistenza. È invece macroscopicamente illogica l’attribuzione del medesimo punteggio sul parametro dell’autoclavabilità, a fronte di una dichiarazione di equivalenza priva di contenuto sul punto. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti, accertamento del diritto all’aggiudicazione mediante scorrimento e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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