Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con compensazione delle spese (TAR Puglia n. 480 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata dal difensore munito di procura speciale, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esame nel merito delle censure proposte. La declaratoria di estinzione preclude ogni pronuncia sulla fondatezza dei motivi e sugli atti impugnati. La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione delle circostanze che hanno contrassegnato la vicenda, anche in presenza di una rinuncia unilaterale. L’eventuale adozione di misure cautelari nel corso del giudizio non impedisce la declaratoria di estinzione per sopravvenuta rinuncia.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune di Taranto ha revocato in autotutela l’aggiudicazione in suo favore di un appalto per i servizi generali di fruibilità delle aree mercatali, affidando contestualmente la proroga del servizio a un altro operatore, e la successiva determina con cui la commessa è stata aggiudicata all’impresa seconda classificata.

A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati rispetto a un’interdittiva prefettizia sospesa dal giudice amministrativo con ordinanza cautelare, lamentando la mancata presa d’atto dell’intervenuta sospensione. Nel corso del giudizio è stata accolta la domanda di tutela interinale. All’udienza pubblica del 10 marzo 2025 la causa è stata riservata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con atto del 6 marzo 2025, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La dichiarazione è stata resa per mezzo del proprio difensore, abilitato a tal fine come da procura in atti.

Il Tribunale qualifica la fattispecie alla luce dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., che prevede la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso. La verifica dei presupposti formali della rinuncia — ritualità della notifica, deposito e sussistenza dei poteri del difensore — esaurisce l’accertamento demandato al giudice.

Nessuna valutazione nel merito delle censure è quindi svolta. L’avvenuta adozione di misure cautelari in corso di causa resta assorbita dalla sopravvenuta rinuncia, che incide sul solo rapporto processuale e non richiede l’esame della legittimità degli atti impugnati.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, valorizzando le circostanze che hanno contrassegnato la vicenda in esame. La statuizione sul carico delle spese è esercizio della discrezionalità riconosciuta al giudice amministrativo in ipotesi di definizione del giudizio senza pronuncia di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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