Disponibilità mezzi e autorizzazione sanitaria non sono requisiti di gara (TAR Puglia n. 483 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che impongono di documentare, a pena di inammissibilità, il titolo di disponibilità degli automezzi e l’autorizzazione A.S.L. per il trasporto dei pasti vanno interpretate, in applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., come requisiti di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla procedura. In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato prevale, in ossequio al favor partecipationis, l’interpretazione che favorisce l’ammissione alla gara. Imporre la disponibilità anticipata di beni strumentali prima dell’aggiudicazione costituisce un aggravio di spesa sproporzionato e un effetto anticoncorrenziale, non essendo il possesso di tali mezzi indice di affidabilità dell’operatore economico.
Il Fatto
Una società ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui il Comune di Brindisi l’ha esclusa dalla gara europea per il servizio di ristorazione scolastica negli istituti d’infanzia e primarie.
La stazione appaltante ha motivato l’esclusione ritenendo l’offerta carente della documentazione prescritta dal punto 14 del disciplinare, in particolare delle schede tecniche degli automezzi da cui non risultavano il titolo di disponibilità e l’autorizzazione A.S.L. per il trasporto dei pasti, oltreché per violazione dell’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 in tema di conformità ai documenti di gara. La ricorrente ha dedotto l’erronea interpretazione delle clausole e, in subordine, l’illegittimità delle stesse per contrasto con i principi di massima partecipazione e proporzionalità. Un’altra impresa è intervenuta ad opponendum in qualità di unica concorrente rimasta in gara. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’esclusione e ammesso la società alle fasi successive con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera in via preliminare le eccezioni dell’interveniente. Quanto alla mancata notifica, rileva che rispetto al provvedimento di esclusione adottato prima dell’aggiudicazione non sussistono controinteressati a pena di inammissibilità, poiché l’unico interesse tutelabile dei concorrenti è quello all’aggiudicazione. Quanto alla tardività, la potenziale lesività della clausola si è manifestata solo con il provvedimento impugnato, con cui la stazione appaltante ha reso palese la propria lettura escludente.
Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro della lex specialis. Il punto 14 del disciplinare richiede le schede tecniche, il titolo di disponibilità e l’autorizzazione A.S.L.; l’art. 43 del capitolato speciale si limita a richiedere le schede tecniche in sede di gara; l’art. 20 declina al futuro (“dovrà avere”) la disponibilità degli automezzi; l’art. 44 prescrive che i mezzi “dovranno possedere” i requisiti igienico-sanitari, in una fase che presuppone la contrattualizzazione.
Secondo pacifica giurisprudenza, i bandi si interpretano con il criterio letterale e sistematico; in presenza di clausole ambigue prevale l’interpretazione che favorisce l’ammissione, in ossequio al favor partecipationis e alla tassatività delle cause di esclusione. Se la produzione delle schede tecniche è funzionale all’accertamento di un requisito essenziale di esecuzione ed è rilevante a pena di inammissibilità, la stessa valenza non si estende al titolo di disponibilità e all’autorizzazione sanitaria.
Il Collegio richiama l’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che consente di richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, compatibili con i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Spetta alla stazione appaltante contemperare l’esigenza di evitare inutili aggravi ai concorrenti con quella di garantire la serietà dell’impegno. La giurisprudenza nazionale e comunitaria esclude che la disponibilità dei beni strumentali possa essere imposta già al momento dell’offerta. Un’analoga previsione relativa al centro di cottura negli appalti di refezione è stata letta come requisito di esecuzione e non di partecipazione.
Qualificare diversamente la clausola ne rivelerebbe l’effetto anticoncorrenziale e sproporzionato: si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente un bene strumentale che potrebbe risultare ultroneo per chi non venga aggiudicatario, con inutile aggravio di costi. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di esclusione annullato, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole