Il diniego di revoca del divieto di detenzione armi richiede sopravvenienze significative (TAR Calabria n. 1435 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., non assistito da un termine di efficacia, non può protrarsi sine die quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. Il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto all’aggiornamento della propria posizione, ma la revoca presuppone il decorso di un termine ragionevole e positive sopravvenienze idonee a mutare il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità. Il mero decorso del tempo, l’assenza di precedenti penali e i carichi pendenti non sono di per sé dirimenti, non coincidendo il giudizio di affidabilità per l’uso delle armi con l’accertamento della responsabilità penale. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente attività di muratore e titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, aveva subito un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni. La misura si fondava su una denuncia all’autorità giudiziaria e su controlli che lo avevano visto in compagnia di soggetti pluripregiudicati. Con successiva istanza il ricorrente ne aveva chiesto la revoca in autotutela, rappresentando la propria buona condotta e l’assenza di carichi pendenti. Il Prefetto aveva respinto l’istanza, ritenendo le controindicazioni ancora valide e attualizzate dalle risultanze del periodo 2014-2018.
Il ricorrente ha quindi impugnato sia il provvedimento di rigetto del riesame sia il decreto originario, deducendo carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, anche in relazione alla natura occasionale degli incontri in un contesto di piccoli centri. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 74, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità dell’impugnazione del decreto originario, contestato ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il provvedimento è dunque consolidato, e le censure rivolte formalmente al diniego di revoca, ma sostanzialmente dirette a contestare il decreto a monte, risultano inammissibili.
Nel merito il TAR ha richiamato l’assetto delle autorizzazioni di polizia, ribadendo che la detenzione di armi costituisce ipotesi eccezionale e che le esigenze di incolumità prevalgono. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale, potendo assumere rilievo fatti isolati ma significativi e situazioni personali prive di rilevanza penale, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato, sez. III, n. 2404 del 2017 e n. 6812 del 2018).
Quanto al riesame del divieto, la Corte ha ripreso il principio secondo cui, in assenza di un termine di efficacia, deve riconoscersi un interesse all’aggiornamento della posizione in presenza di positive sopravvenienze, richiamando TAR Sicilia, Catania, n. 717 del 2024. Ha però escluso che nel caso concreto tali sopravvenienze sussistano: il ricorrente non ha enucleato circostanze specifiche idonee a mutare il quadro indiziario, limitandosi a contestazioni apodittiche sul contesto socio-economico e sull’attività lavorativa.
Il Collegio ha inoltre chiarito che la certificazione del casellario e dei carichi pendenti non è dirimente, stante la non coincidenza tra giudizio di affidabilità per le armi e accertamento penale, e che il mero decorso del tempo, non significativamente marcato, non depotenzia controindicazioni già cristallizzate. L’istruttoria è risultata congrua e il diniego immune da travisamento o manifesta irrazionalità. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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