Il patrocinio dell’Agente della riscossione e la notifica PEC da indirizzo non censito (Cass. civ. Sez. 3 n. 18246 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei giudizi di merito, può essere validamente difesa da un avvocato del libero foro, senza bisogno di formalità o della delibera prevista dall’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933, nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato dalla convenzione intervenuta, o quando questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. La notificazione eseguita dall’Agente della riscossione tramite un indirizzo di PEC non censito in alcun pubblico elenco non è nulla ogni qual volta non sia dubbia la riferibilità della mail all’ente promanante, gravando sul destinatario l’onere di allegare specifici pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.

Il Fatto

La società contribuente proponeva domanda giudiziale per ottenere l’annullamento di un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione su propri immobili, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, per il soddisfacimento di crediti di natura non tributaria. A fondamento della domanda, la società deduceva l’omessa notificazione degli atti prodromici all’iscrizione contestata.

La domanda veniva rigettata con doppia conforme in entrambi i gradi di merito. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, cui resisteva l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha scrutinato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la soluzione delle questioni proposte risultava già conforme al diritto vivente.

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della costituzione dell’ente convenuto nei gradi di merito, avvenuta con il patrocinio di un avvocato del libero foro e non con l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. Sul punto, la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato solo nei casi riservati dalla convenzione o in presenza di questioni di massima o di notevole rilievo economico, mentre negli altri casi può farsi assistere da avvocati del libero foro. La Corte ha inoltre precisato la non conferenza dei precedenti citati dalla ricorrente, relativi alla difesa dell’Agente nel giudizio di legittimità, ove opera la riserva di patrocinio, e l’erroneo riferimento al Protocollo d’intesa del 2017, sostituito da quello del 24 settembre 2020, che prevede il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura solo nei giudizi in cui sia parte anche un ente da essa difeso.

Con il secondo motivo la ricorrente assumeva la nullità delle notificazioni della comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca e di avvenuta iscrizione, eseguite tramite PEC da un indirizzo non censito nei pubblici registri. Anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile, in quanto la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite n. 15979 del 2022, ha chiarito che l’utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi non determina la nullità della notifica quando non sia dubbia la riferibilità della mail all’ente. Nella specie, la provenienza della mail da una casella associata al dominio istituzionale dell’ente e l’inoltro di atti tipicamente riservati alla sua competenza rendevano inequivoca la riferibilità all’Agenzia, senza che la ricorrente avesse allegato alcun pregiudizio sostanziale alle proprie facoltà difensive.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali e alla corresponsione del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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