La legittimazione di terre civiche non attribuisce la piena proprietà ma un diritto reale affievolito con canone rivalutabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 16953 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione dell’occupazione di terre del demanio civico, ai sensi degli artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927, non attribuisce all’occupatore la piena proprietà del fondo, ma un diritto reale affievolito, ontologicamente gravato dall’onere di corrispondere un canone di natura enfiteutica e destinato ad espandersi solo all’esito dell’affrancazione. Tale natura esclude che il canone periodico e il capitale di affranco restino cristallizzati al valore storico fissato nel provvedimento commissariale: essi devono essere periodicamente aggiornati, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l’effettiva realtà economica, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di canoni enfiteutici. Ne consegue che il concessionario legittimato non può vantare il diritto di prelazione spettante al proprietario coltivatore diretto.
Il Fatto
Alcuni soggetti, aventi causa dell’originario concessionario, evocavano in giudizio il Comune per sentire accertare che il canone di natura enfiteutica, imposto dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici con ordinanza del 1951 in lire 90.000 annue, dovesse considerarsi fisso e che il capitale di affranco corrispondesse a venti annualità dello stesso.
Il Comune contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che canone e capitale di affranco andassero rivalutati secondo l’effettiva realtà economica del fondo. Il Tribunale accoglieva la tesi del Comune e la Corte d’Appello, riuniti i giudizi, rigettava gli appelli, affermando la giurisdizione del giudice ordinario e la natura enfiteutica del diritto dei concessionari. Avverso tale sentenza gli originari attori e la società agricola proponevano ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, esaminando in primo luogo i motivi attinenti al preteso vizio di ultrapetizione. Rileva che il Comune non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale, ma si era limitato a contestare il criterio di determinazione del canone sostenuto dagli attori, eccependo che dovesse applicarsi la disciplina legale: nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è quindi configurabile, né alcuna omessa pronuncia sull’asserita tardività della riconvenzionale, espressamente esaminata e rigettata dalla Corte territoriale.
Quanto al quarto motivo, concernente il difetto di giurisdizione, la Corte dà atto che le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria, ne hanno già dichiarato l’inammissibilità, in applicazione del principio per cui l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice da lui prescelto e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a denunciare il difetto di giurisdizione di quel giudice, non essendo soccombente su tale autonomo capo della decisione.
Il quinto motivo, volto a sollecitare il superamento del principio fissato da Cass. n. 64 del 1997, è ritenuto infondato. La Corte ricostruisce la natura degli usi civici e del demanio civico, richiamando la recente ricostruzione delle Sezioni Unite, e afferma che il diritto nascente dal provvedimento di legittimazione è un diritto reale affievolito, incompatibile con la proprietà piena, che resta condizionato dall’obbligo del canone e dalla possibilità di affrancazione. Ribadisce, dando continuità al precedente, che il legittimato non diviene proprietario e non ha il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto.
In ordine alla rivalutabilità del canone, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale — da Corte cost. n. 406 del 1988 a Corte cost. n. 160 del 2008 — che ha dichiarato l’illegittimità delle norme che non prevedevano il periodico aggiornamento del valore di riferimento. Tale principio, già applicato alle enfiteusi fondiarie, si impone anche per i canoni legislativamente qualificati come enfiteutici derivanti dalla legittimazione, come chiarito da Cass. n. 13595 del 2000, dovendosi evitare che l’affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente.
Da ultimo, il sesto motivo è dichiarato inammissibile: la censura di motivazione apparente o contraddittoria, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., è consentita solo nei casi di anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta o la motivazione perplessa. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello risulta chiara e coerente, consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum.
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Nota della Redazione
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