Rinuncia all’appello per accordo e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 9613 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello che, pur non essendo stata notificata alle controparti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., risulti espressiva della volontà della parte di non coltivare più l’impugnazione, integra un fatto univoco idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. In virtù del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il giudice non può decidere la controversia nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. I termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per il deposito delle memorie difensive e di replica sono perentori, posti a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione determina l’inutilizzabilità degli atti tardivamente depositati.
Il Fatto
A seguito di un esposto, l’Enac avviava un’indagine sulle policy delle compagnie aeree in materia di Special Categories of Passengers, accertando che l’assegnazione dei posti vicini agli accompagnatori era subordinata, nella generalità dei casi, all’acquisto di un servizio extra a pagamento. Con la disposizione 63/2021 l’Authority imponeva ai vettori di assegnare gratuitamente all’accompagnatore di passeggeri con difficoltà motoria o di minori fino a dodici anni un posto vicino.
La compagnia aerea impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 16024/2022. Proposto appello, nelle more le parti raggiungevano un accordo: la società si impegnava a versare all’Enac le spese liquidate dal TAR e un ulteriore importo, mentre l’Authority si impegnava ad archiviare il procedimento amministrativo, confermando la legittimità della seating policy aziendale. La società depositava quindi nota di rinuncia all’appello con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di rito: la rinuncia non è stata presentata nelle forme previste, non risultando la previa notifica alle controparti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza prescritto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. Tale difetto formale non impedisce però di qualificare la dichiarazione come espressiva della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello.
Trova quindi applicazione l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2441, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2090 e Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2022, n. 9946.
Il principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo impedisce al giudice di decidere nel merito quando la dichiarazione della parte appellante manifesti la volontà di non coltivare più l’impugnazione in ragione dell’accordo raggiunto. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, in considerazione dell’accordo intercorso tra appellante ed Enac e del fatto che le difese del Codacons si sono risolte in una memoria di mero stile. Non viene presa in considerazione la memoria di replica depositata quindici giorni prima dell’udienza: la facoltà di replica presuppone l’esercizio della correlata facoltà di deposito della memoria difensiva entro trenta giorni, nella specie non attivata (Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610; Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 147). I termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori e la loro violazione rende gli atti tamquam non essent (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4432; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359).
Nota della Redazione
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