Serra in edilizia libera solo se struttura precaria e stagionale (TAR Toscana n. 2035 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità di un manufatto alla nozione di serra ai fini dell’edilizia libera non dipende dalla denominazione attribuita dalle parti né dalla destinazione funzionale al ricovero di piante, ma dalle caratteristiche oggettive e strutturali dell’opera. Assumono rilievo l’assenza di opere murarie, la limitata consistenza materiale e la stagionalità effettiva dell’installazione, intesa come attitudine alla periodica rimozione e reinstallazione. La presenza di elementi stabilmente infissi al suolo e la permanenza nel tempo depongono per la natura stabile dell’opera e impongono il titolo edilizio. Il regime del d.P.R. n. 31/2017 opera sul solo piano della tutela paesaggistica: l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non comporta automaticamente la qualificazione dell’intervento come attività edilizia libera. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali restano salve e possono risultare più restrittive.
Il Fatto
All’esito di un sopralluogo, la polizia municipale accertava nel giardino di proprietà della ricorrente due manufatti: una struttura in intelaiatura metallica con tamponamento e copertura in policarbonato, di mq 15,30, posta su basamento in mattoni di tufo, e una tettoia in legno. Avviato il procedimento sanzionatorio, la ricorrente rimuoveva la copertura della tettoia, trasformandola in pergolato; il procedimento si concludeva quindi con un’ordinanza che riguarda solo il primo manufatto.
La ricorrente impugnava l’ordine di demolizione e rimessa in pristino, sostenendo la natura di serra domestica del manufatto, esente da autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto 12 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 e sottratta ai limiti dell’art. 15 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale. In via subordinata deduceva l’illegittimità della stessa disposizione urbanistica per contrasto con la disciplina nazionale e regionale in materia di edilizia libera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un orientamento consolidato: la qualificazione come serra non discende dal nomen iuris usato in sede procedimentale né dalla sola destinazione funzionale impressa dal possessore, ma dalle caratteristiche oggettive e strutturali. Rilevano l’assenza di opere murarie, la limitata consistenza materiale e la stagionalità effettiva dell’installazione; al contrario, elementi stabilmente infissi e permanenza nel tempo depongono per la natura stabile e per la necessità del titolo edilizio, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 2501 del 2024.
Applicando tali indici, il manufatto presenta superficie di mq 15,30, intelaiatura metallica con tamponamenti e copertura in policarbonato e collocazione stabile su un basamento in mattoni di tufo, realizzato previa sistemazione del terreno. La tesi dell’appoggio per gravità non è decisiva: la qualificazione va condotta considerando complessivamente dimensioni, materiali, configurazione strutturale, modalità di inserimento sul terreno e attitudine alla permanenza. Il basamento murario costituisce indice rilevante di stabilità anche in assenza di ancoraggi strutturali della sovrastruttura.
Irrilevante è poi l’uso concreto per il ricovero di piante, poiché la qualificazione dipende dalle caratteristiche oggettive e non dalla destinazione contingente. Il Collegio richiama la riserva al legislatore nazionale della definizione delle categorie di intervento edilizio (Corte cost. n. 309/2011 e n. 68/2018) e conferma la valutazione comunale di abusività e di sussunzione nel regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Il secondo motivo è rigettato per ragioni analoghe: l’art. 15 delle NTA consente elementi accessori semplicemente appoggiati al suolo e un unico manufatto per attrezzi di superficie non superiore a mq 6 e altezza non superiore a m 2. L’opera eccede tali limiti e non è meramente appoggiata, risultando ancorata al basamento murario.
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva l’erronea sovrapposizione di due piani normativi. Il d.P.R. n. 31/2017 opera solo sul piano della tutela paesaggistica, individuando gli interventi esenti o soggetti a procedura semplificata; da tale qualificazione non discende alcuna automatica conseguenza sulla legittimità urbanistico-edilizia. I regimi sono distinti e cumulativi. In ogni caso l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 136 della legge regionale n. 65/2014 fanno salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, che possono essere più restrittive, purché non sovvertano le categorie e i regimi edilizi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la peculiare vicenda procedimentale.
Nota della Redazione
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