Impianti di telefonia mobile assimilati a opere di urbanizzazione primaria (Cons. Stato n. 9617 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti di telefonia mobile sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 e sono pertanto compatibili con qualsiasi zonizzazione. Ne deriva che la previsione di un’altezza massima indifferenziata per i tralicci, dalla quale scaturisca un divieto generalizzato di installazione sull’intero territorio comunale, è illegittima. Parimenti illegittima è la disciplina comunale che, fraintendendo il dato positivo, equipara l’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 a un permesso di costruire in deroga di natura sostanzialmente edilizia. In assenza di un vincolo paesistico o naturalistico qualificato come tale dalla pianificazione regionale o provinciale, ogni altra prescrizione urbanistico-edilizia non ha effetto escludente dell’impianto. I limiti distanziali privi di copertura in una norma di legge, regolamento o strumento di pianificazione non sono ostativi all’esecuzione dell’intervento.

Il Fatto

La vicenda riguarda la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in un Comune lombardo, su un terreno non sottoposto a vincolo paesistico. Il progetto prevedeva un palo di altezza complessiva di trenta metri e una struttura a terra per gli apparati. L’ARPA aveva espresso parere favorevole in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

Il Comune, dopo aver sospeso il termine procedimentale in attesa della pronuncia consiliare sulla deroga all’art. 54 delle NTA — che per i tralicci fissa un limite di altezza di quindici metri —, adottava due deliberazioni di opposizione al rilascio dell’autorizzazione di compatibilità paesistico-ambientale. Le società ricorrenti impugnavano tali atti davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso disapplicando la disciplina regolamentare posta a fondamento del diniego. Il Comune proponeva appello; le società resistevano e spiegavano appello incidentale sul capo relativo al silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale muovendo da un rilievo dirimente: l’area d’insediamento non è gravata da vincolo paesistico. Da ciò consegue che ogni altra prescrizione di tipo urbanistico-edilizio non può escludere l’impianto, assimilato dall’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 alle opere di urbanizzazione primaria.

Su questa base il Consiglio di Stato censura la previsione di un’altezza massima indifferenziata per i tralicci. Quando da tale previsione derivi un divieto generalizzato di installazione sull’intero territorio comunale, la disciplina locale è illegittima. Il ragionamento del Comune rovescia il rapporto tra regola e deroga: l’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 viene trattata come un permesso di costruire in deroga, mentre essa risponde a una logica affatto diversa.

Nella stessa direzione il Collegio legge la relazione del tecnico di fiducia dell’ente, che assume a parametro il divieto urbanistico generalizzato e un potere di deroga di natura edilizia. Si tratta, per i giudici, del medesimo equivoco normativo. Né risulta individuato alcun vincolo paesistico o naturalistico, qualificato come tale dalla pianificazione regionale o provinciale, che comporti incompatibilità con infrastrutture di altezza superiore a quindici metri.

Quanto ai richiami alla pianificazione, la presenza di tracciati guida paesaggistici — sentieri e strade panoramiche — e la fascia di rispetto dal tessuto urbano consolidato, peraltro a debita distanza dal traliccio, non si iscrivono nei vincoli paesaggistici e ambientali e non sono ostative all’intervento. I limiti distanziali invocati dal Comune non trovano copertura in alcuna norma di legge, regolamento o strumento di pianificazione.

Respinto l’appello principale, l’appello incidentale delle società è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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