Rinuncia all’appello irrituale e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 4762 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso in appello che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, né resa in udienza e documentata nel verbale, non produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. L’atto di rinuncia costituisce tuttavia fatto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello e non quella di estinzione per rinuncia, con compensazione delle spese in presenza di adesione della controparte e di mancata opposizione delle altre parti costituite.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale titolare di un’azienda agricola, ha appellato la sentenza con cui il T.R.G.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano ha respinto il ricorso avverso il decreto di esproprio e stima adottato dal Direttore di Ripartizione della Provincia di Bolzano, unitamente agli atti presupposti e infra-procedimentali della procedura espropriativa. Gli immobili interessati sono situati nel Comune di Varna.
Nel corso del giudizio di appello, con memoria depositata il 9.6.2026, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La Provincia Autonoma di Bolzano ha aderito alla richiesta. La causa è stata discussa all’udienza pubblica dell’11 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel verbale. La disposizione successiva impone di notificare la rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Nel caso concreto la rinuncia non è stata ritualmente notificata entro il termine e la parte non ha reso la dichiarazione in udienza. Manca dunque il presupposto per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia: la Corte esclude espressamente che sussistano i presupposti a tal fine.
Il Collegio richiama quindi l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui anche in assenza delle formalità dei commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
La dichiarazione dell’appellante viene così qualificata come fatto univoco dal quale inferire il venir meno dell’interesse alla decisione di merito. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’appello, non l’estinzione per rinuncia.
Quanto alle spese, la Sezione dispone la compensazione in ragione dell’adesione alla richiesta da parte della Provincia e della mancata opposizione delle altre parti costituite, nulla statuendo nei confronti delle parti non costituite.
Nota della Redazione
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