Rinuncia all’appello per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (C.G.A.R.S. n. 842 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La dichiarazione con cui l’appellante manifesti la sopravvenuta carenza di interesse, pur non integrando una rinuncia rituale al gravame per difetto della notifica alle altre parti prescritta dall’art. 84, comma 3, c.p.a., costituisce fatto univoco ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità dell’appello. L’adesione di tutte le parti costituite alla richiesta di definizione del giudizio conferma l’esito. La peculiare complessità delle questioni e la molteplicità dei giudizi connessi giustificano l’integrale compensazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’affidamento dei servizi di pulizia e integrati in ambito sanitario, articolato in dieci lotti territoriali, con la previsione, all’art. 3 del disciplinare di gara, di un limite massimo di aggiudicazioni per operatore economico. All’esito della selezione, definita con decreto rettificato, la centrale unica di committenza individuava gli aggiudicatari. Una concorrente impugnava gli esiti con plurimi ricorsi e motivi aggiunti.
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n. 1296/2021, accoglieva in parte i motivi aggiunti e annullava le aggiudicazioni relative a sei lotti. Seguivano l’esclusione delle aggiudicatarie e l’impugnazione dei decreti conseguenti. Il C.G.A.R.S., con la sentenza n. 32/2022, accoglieva parzialmente gli appelli e imponeva all’amministrazione un’autonoma valutazione dei fatti emersi dall’indagine penale. La centrale unica, in ottemperanza, escludeva un’operatrice e confermava la graduatoria. I ricorsi proposti avverso tali determinazioni venivano rigettati dal TAR con condanna alle spese. Da qui l’appello, resistito dall’amministrazione regionale, dall’azienda sanitaria e da una controinteressata.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione della dichiarazione con cui l’appellante, in prossimità dell’udienza, ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, con compensazione delle spese. Il Collegio muove dall’art. 84 c.p.a. e dal principio di piena disponibilità dell’interesse al ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul processo di parti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016; Sez. VI, n. 1271 e n. 1275 del 2019).
Il giudice rileva che la dichiarazione non possiede i requisiti della rinuncia rituale, poiché difetta la notifica alle parti intimate prescritta dall’art. 84, comma 3, c.p.a.. La stessa è tuttavia univocamente indicativa di una sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
L’argomento decisivo è duplice. Da un lato, l’appellante ha espressamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione. Dall’altro, tutte le altre parti in causa hanno aderito alla richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità, confermando in via univoca il venir meno dell’interesse. Il Collegio prende quindi atto della dichiarazione e dichiara l’improcedibilità dell’appello.
Quanto alle spese, l’esito della controversia ne giustifica l’integrale compensazione. Il giudice valorizza la peculiare complessità delle questioni dedotte e la molteplicità dei giudizi connessi proposti, escludendo l’applicazione della soccombenza virtuale prospettata da una delle parti costituite.
Nota della Redazione
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