Rinuncia agli atti irrevocabile dal deposito e fasce di rispetto autostradali (Cons. Stato n. 4955 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio è atto negoziale processuale unilaterale che produce l’effetto estintivo al momento del deposito in giudizio della dichiarazione notificata alle parti costituite, senza necessità della loro adesione. Da quel momento la rinuncia è irrevocabile e la successiva revoca è inefficace; la formale declaratoria di estinzione ha valore non costitutivo. L’eventuale opposizione delle controparti presuppone un interesse concreto e attuale alla definizione nel merito, che difetta quando la parte resistente abbia dichiarato disinteresse. La legittimazione a impugnare il provvedimento che incide sulla conservazione delle opere spetta anche al soggetto che, non proprietario, ne abbia la detenzione qualificata e subisca un pregiudizio diretto. In presenza di interferenza tra fasce di rispetto, prevale quella di maggiore ampiezza, in coerenza con la ratio di precauzione e sicurezza stradale.

Il Fatto

Due società, l’una proprietaria e l’altra affidataria in gestione di un impianto sportivo con campi da padel sito in Roma, ricorrono avverso il parere con cui ANAS ha accertato la violazione della fascia di rispetto di trenta metri dal confine autostradale e ha ingiunto la rimozione delle opere. Il primo ricorso è proposto dalla proprietaria, il secondo dalla società affidataria, dapprima con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale.

Il TAR Lazio, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il primo per rinuncia agli atti e inammissibile il secondo per difetto di legittimazione attiva della società affidataria, qualificando la convenzione di gestione come mero rapporto privatistico. Le società appellano; la Sezione sospende l’efficacia della sentenza con ordinanza cautelare del 22 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la valutazione del giudice di prime cure sull’irretrattabilità della rinuncia, pur prendendo atto dell’orientamento difforme di Cons. Stato, sez. VI, n. 3958 del 2021. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 568 del 2025, si afferma che la fattispecie legale si perfeziona al deposito, senza che rilevi l’adesione delle controparti, alle quali è riconosciuta la sola facoltà di opposizione ove titolari di un interesse alla prosecuzione.

La revoca della rinuncia è quindi possibile solo anteriormente al deposito. La successiva declaratoria di estinzione risponde a esigenze di certezza delle posizioni processuali, ma non ha valore costitutivo (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2004). Nella specie l’unica controparte costituita aveva già manifestato disinteresse al merito, sicché difettava la stessa condizione legittimante l’opposizione, e ininfluente resta la costituzione tardiva di ANAS.

Il secondo motivo è accolto. La legittimazione ad agire spetta a chi, pur non proprietario, detenga la disponibilità materiale e giuridica delle opere e subisca un pregiudizio diretto dalla loro rimozione (Cons. Stato, sez. VII, n. 1653 del 2024). La convenzione di affidamento in gestione sino al 2029 fonda dunque la legittimazione della società affidataria.

Nel merito, la Sezione esamina i motivi assorbiti nei limiti in cui riproducono le censure del ricorso straordinario, poiché la trasposizione non consente di ampliare il thema decidendum (art. 48, comma 3, c.p.a.). L’impropria menzione dell’art. 16 cod. strada non invalida il provvedimento, chiaro nel suo contenuto dispositivo e fondato sull’art. 28 d.P.R. n. 495/1992. Quanto alla fascia di rispetto, l’interposizione di una strada comunale non giustifica l’applicazione della misura ridotta: prevale la fascia più ampia per l’infrastruttura di maggiore rilievo. L’appello è respinto, con condanna alle spese e esclusione degli oneri riflessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *