Rinuncia all’interesse e piena disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 1927 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, con l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito quando la parte abbia espressamente manifestato la caduta dell’interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del Capo della Polizia con cui, in accoglimento della proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina, gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 6, terzo comma, n. 1, del d.P.R. n. 737/1981. Ha impugnato altresì la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina e la nota con cui è stata comunicata l’esclusione dal concorso interno per vice ispettore, deducendone l’illegittimità derivata.
Alla camera di consiglio dell’8.9.2021 l’istanza cautelare è stata rigettata. Fissata la trattazione del merito, con nota depositata il 7.11.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venute meno le ragioni che lo avevano indotto a proporlo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nella sorte del ricorso a seguito della sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse. Il punto di partenza è il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, che consente al ricorrente di dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla pronuncia.
Il giudice amministrativo non dispone di alcun potere officioso di decisione nel merito. Non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione della parte determina quindi la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione.
Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n. 2235, che enuncia la regola nella sua formulazione completa, comprensiva dell’onere di regolazione delle spese. La massima richiamata chiarisce che la declaratoria di improcedibilità non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite.
Applicando il principio, il Tribunale rileva che la dichiarazione espressa del ricorrente, depositata nell’imminenza della trattazione del merito, palesa la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Il principio dispositivo della domanda, cui il processo amministrativo si informa, rende conseguentemente il gravame improcedibile.
Quanto alle spese, le circostanze della controversia, la decisione in rito e la non contestazione sul punto della parte resistente giustificano la compensazione. Il dispositivo dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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