Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Calabria n. 1928 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. Il principio dispositivo della domanda informa l’intero processo amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di mancata iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2020/2021 presso l’Ateneo di Catanzaro, del decreto-bando, della graduatoria e dei criteri di valutazione delle candidature. Il ricorso, inizialmente proposto in sede straordinaria al Presidente della Repubblica, è stato trasposto in sede giurisdizionale.

Nella resistenza dell’Università, l’istanza cautelare era stata rigettata. Fissata la trattazione del merito, con nota depositata il 7.11.2025 la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo l’assunzione dei conseguenti provvedimenti. All’udienza di smaltimento il ricorso è stato spedito in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui nel processo amministrativo opera il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere. La parte può dichiarare di non avere interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Il giudice amministrativo, infatti, non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, salvo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n. 2235.

Applicando tale principio, il Tribunale rileva che l’espressa dichiarazione della ricorrente, depositata nell’imminenza della trattazione del merito, palesa la carenza di un interesse alla coltivazione del ricorso. Per il principio dispositivo della domanda cui si informa il processo amministrativo, tale circostanza rende il gravame improcedibile.

Quanto alle spese, le circostanze della controversia, la decisione in rito e la non contestazione sul punto della parte resistente giustificano la compensazione delle spese processuali. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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