Ordinanza di demolizione al proprietario anche se non autore dell’abuso (TAR Sicilia n. 2992 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è legittimamente rivolto al proprietario anche quando non sia stato lui a realizzare l’opera, poiché l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 individua quale soggetto passivo chi ha il potere concreto di rimuovere l’abuso, e tale potere spetta al titolare del diritto dominicale. Il presupposto dell’ordinanza di ripristino non è l’accertamento della responsabilità storica nell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi difforme dalla disciplina urbanistico-edilizia e l’individuazione di chi è tenuto a eseguire l’ordine. L’abusività dell’edificato esclude qualsiasi affidamento tutelabile alla conservazione della situazione di fatto, a prescindere dal tempo trascorso. La sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 opera solo nella fase esecutiva, su prova rigorosa dell’impossibilità di demolire. L’ordinanza di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, avendo natura vincolata.

Il Fatto

Due proprietarie impugnavano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune di Messina, nel maggio 2020, ingiungeva la demolizione di opere abusive. Il provvedimento muoveva da una nota della Procura della Repubblica, corredata di verbale di sopralluogo, dalla quale risultava che le opere oggetto di una precedente sentenza penale non erano state demolite, salvo un gazebo di circa 10 mq, e che erano stati realizzati ulteriori interventi: la chiusura di una tettoia con ricavo di un vano cucina e accorpamento all’appartamento adiacente, un corpo aggiunto e un deposito con forno a legna.

Le ricorrenti deducevano la propria estraneità agli abusi, risalenti a epoca anteriore all’acquisto, il consolidamento dell’affidamento per il lungo tempo trascorso, la mancata verifica dei presupposti per la sanzione pecuniaria sostitutiva, la natura di edilizia libera delle opere e la violazione delle garanzie partecipative. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’istanza di rinvio avanzata oralmente dal difensore per rinuncia al mandato. Nel processo amministrativo la rinuncia non produce effetto interruttivo ai sensi degli artt. 301, comma 3, cod. proc. civ. e 79 cod. proc. amm.: per il principio di perpetuatio dell’ufficio defensionale il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione. La rinuncia, peraltro, era stata rappresentata solo a voce, senza supporto documentale, in un giudizio pendente da tempo.

Nel merito il TAR dichiara infondati i primi tre motivi. Quanto alla legittimazione passiva, richiamando la Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e altri precedenti, il Collegio ribadisce che destinatario dell’ordine è chi ha la disponibilità materiale del bene: il proprietario risponde dell’abuso “fino a prova contraria” e l’Amministrazione ha il solo onere di individuare il proprietario catastale, senza indagare i rapporti privatistici con l’autore dell’illecito.

Il lungo tempo trascorso non giova alle ricorrenti. L’abusività dell’edificato esclude ogni affidamento tutelabile: l’ordinamento protegge solo l’affidamento incolpevole, mentre l’opera abusiva nasce da un’attività volontaria realizzata contra legem, che il tempo non può legittimare.

Sulla richiesta di applicare la sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, il Collegio osserva che l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio. La valutazione dell’impossibilità di demolire appartiene alla fase esecutiva ed è onere del privato dimostrarla in modo rigoroso, senza pregiudizio per la parte conforme.

Il motivo sull’edilizia libera è respinto: le opere contestate non sono un ripostiglio per attrezzi, ma un corpo aggiunto e un deposito con forno, per i quali era necessario il permesso di costruire. Gli abusi vanno valutati nel loro insieme, senza atomizzazione. Sulle garanzie partecipative, il TAR ricorda che l’ordinanza di demolizione è atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né motivazione aggiuntiva oltre l’indicazione dei presupposti di fatto e la qualificazione degli abusi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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