Il ricorrente che rinuncia all’interesse alla decisione impone l’improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 3413 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, in presenza di tale dichiarazione e in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve pertanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Resta fermo il potere del giudice di estromettere l’amministrazione priva di legittimazione passiva, individuata secondo il criterio dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. nell’ente che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di uno studio odontoiatrico, aveva impugnato la deliberazione con cui l’ASP provinciale aveva preso atto di un asserito giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, confermando l’annullamento di alcune delibere in materia di contrattualizzazione di strutture odontoiatriche. Con lo stesso ricorso aveva impugnato la nota con cui l’Azienda aveva comunicato l’avvio del procedimento di rinnovazione delle operazioni di negoziazione del budget.
Si costituivano in giudizio l’Assessorato regionale alla Salute e l’Azienda sanitaria provinciale. L’Assessorato chiedeva l’estromissione; la ricorrente, con memoria, manifestava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, disponendone l’estromissione. Il provvedimento impugnato è stato infatti emesso dall’ASP, unico soggetto legittimato passivo secondo il criterio dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che ancora la legittimazione all’autorità che ha adottato l’atto.
Nel merito, il TAR rileva che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Richiamando l’orientamento espresso dal Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488, e i precedenti ivi citati (Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598 e 22 giugno 2021, n. 4789), il Collegio ne ricava il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio.
Il fondamento è il principio dispositivo in senso ampio: la parte conserva la disponibilità dell’azione fino alla decisione e può provocare la presa d’atto del giudice. Questi non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve limitarsi a una pronuncia conforme.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate, in ragione dei dubbi interpretativi sugli effetti di un’altra pronuncia giurisdizionale che hanno originato la controversia.
Nota della Redazione
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