Progetto individuale di vita del disabile: obbligo di aggiornamento e verifica continua (TAR Sicilia n. 3409 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale di vita previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000 non è un atto definito una volta per tutte, ma un atto di pianificazione che si articola nel tempo e impone alle amministrazioni un’attività costante di controllo, verifica e monitoraggio sull’esecuzione degli interventi e sulla loro efficacia. Il diniego di aggiornamento che si limiti a confermare il progetto originario, senza verificare il mutamento dei bisogni e delle esigenze assistenziali della persona disabile, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice annulla il diniego e ordina la predisposizione del nuovo progetto, comprensivo delle misure del c.d. “dopo di noi” di cui alla legge n. 112/2016 e delle metodologie di verifica periodica. La domanda risarcitoria per il danno da mero ritardo è inammissibile se non è stato attivato il potere sostitutivo; quella per lesione della qualità di vita richiede la prova del pregiudizio.
Il Fatto
Il tutore di due figlie affette da grave disabilità chiedeva all’azienda sanitaria e al Comune la stesura del progetto individuale di vita ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Ottenuto il progetto, ne domandava la revisione e l’aggiornamento, anche per integrarlo con le misure della legge n. 112/2016, rappresentando il progressivo scemare del sostegno familiare e il miglioramento dell’autonomia delle figlie.
Non ricevendo riscontro, ricorreva per l’accertamento del silenzio e per il risarcimento del danno. Nelle more del giudizio l’azienda sanitaria rigettava la richiesta, ritenendo i piani precedenti i più adatti ai bisogni delle assistite; il Comune condivideva tale determinazione. Il ricorrente impugnava entrambe le note con motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il Collegio accoglieva la tutela cautelare, disponendo il riesame.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso introduttivo il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, perché le amministrazioni hanno comunque provveduto sull’istanza con le note impugnate. Quanto ai motivi aggiunti, respinge l’eccezione di tardività: il progetto individuale è un atto di pianificazione che si articola nel tempo (richiamando TAR Napoli, ord. 3 aprile 2019, n. 553), sicché il diniego di aggiornamento non è atto meramente confermativo. Respinge anche l’eccezione di improcedibilità, non essendo la procedura di revisione completata.
Nel merito il ricorso è fondato. Le amministrazioni si limitano a confermare il progetto redatto nel 2022, senza alcuna verifica sul mutamento dei bisogni delle due disabili. È però la stessa legge a imporre un’attività di controllo, verifica e monitoraggio in continuum sull’esecuzione degli interventi e sulla loro efficacia. La giurisprudenza richiamata ne conferma la necessità quando emergano nuove e più pressanti esigenze della persona disabile (Cons. giust. amm. Sicilia n. 217/2024).
Il Collegio valorizza i fatti posti a base della richiesta: il progressivo scemare del sostegno familiare e il miglioramento dell’autonomia conseguito con la frequenza di una comunità alloggio. Tali circostanze, documentate, sono state del tutto trascurate nella determinazione impugnata, che incorre così in difetto di istruttoria e di motivazione. Le note vengono annullate.
Segue l’ordine alle amministrazioni, tenute a provvedere d’intesa ai sensi dell’art. 14, primo comma, della legge n. 328/2000, di predisporre con la massima sollecitudine un nuovo progetto, completo delle prestazioni sanitarie, del piano educativo, dei servizi comunali e delle misure economiche, delle misure del “dopo di noi” (art. 1, comma 2, della legge n. 112/2016) e delle metodologie di monitoraggio periodico.
Le domande risarcitorie sono respinte. Quella per il danno da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 presuppone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, non attivato. Quella per la lesione della qualità di vita difetta della prova del peggioramento delle condizioni di salute e dell’elemento oggettivo di cui all’art. 2043 cod. civ. Le spese sono liquidate tenuto conto del limitato accoglimento.
Nota della Redazione
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