Terzo condono e vincoli relativi: in Sicilia sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 2396 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, in Sicilia la sanatoria non è ammessa neppure per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli relativi. Il rinvio operato dall’art. 24 della L.R. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale, compreso il limite di cui al comma 27, lett. d). Nelle zone vincolate restano sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego e il parere negativo della Soprintendenza costituiscono espressione di potere vincolato: non richiedono comparazione di interessi né preavviso di rigetto, ed è esclusa la formazione del silenzio assenso in materia paesaggistica.
Il Fatto
La ditta ricorrente è proprietaria di un fabbricato sull’isola di Vulcano, nel Comune di Lipari. Nel 2004 ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985, avendo realizzato l’ampliamento del fabbricato mediante un nuovo bagno a servizio dell’abitazione. Ha poi chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica, domanda rinnovata nel 2016.
La Soprintendenza di Messina ha espresso parere negativo nel febbraio 2023; il Comune di Lipari ha quindi respinto la sanatoria nell’aprile 2023. La ditta ha impugnato il diniego, il parere e la circolare assessoriale richiamata, deducendo violazione del preavviso di rigetto, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento della sentenza costituzionale e maturazione del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio, ritenendola generica e priva di rilievo: né la questione di legittimità sollevata dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 364/2024, relativa al primo condono, né le modifiche introdotte dal d.l. n. 69 del 2024 incidono sull’istanza in esame.
Il primo motivo è infondato. Il diniego e il parere negativo sono atti di potere interamente vincolato, perché riguardano la creazione di nuova superficie e nuovo volume in area vincolata. In materia di repressione dell’abusivismo non occorre comparazione degli interessi né motivazione sull’interesse pubblico attuale, e non è configurabile alcun affidamento del privato. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione dei motivi ostativi, anche per l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. La motivazione del parere è adeguata per relationem alla circolare assessoriale n. 2 del 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990. Il Collegio ricostruisce il quadro: la Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della L.R. n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria nelle aree a vincolo relativo. Il rinvio dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende il limite del comma 27, lett. d). Nelle aree vincolate sono perciò sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, senza nuovi volumi o superfici, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. L’opera in questione, consistente in un ampliamento con nuovo bagno, integra creazione di volume e superficie e non è condonabile.
Il terzo motivo è infondato. Non si è formato alcun silenzio assenso ex art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003, norma speciale riferita a condoni diversi da quello in esame. L’art. 46 della L.R. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7 della L.R. n. 5/2011, che rende applicabile l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, il quale esclude il silenzio assenso per il patrimonio culturale e paesaggistico. Sono quindi inconferenti le censure sull’art. 21-nonies.
Il quarto motivo è parimenti infondato: il tempo trascorso non genera affidamento né impone una motivazione rafforzata, secondo l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. L’ultima censura è fuori fuoco, perché il procedimento era sospeso e alcun atto era stato adottato prima della declaratoria di incostituzionalità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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