Ritardata assunzione e retrodatazione giuridica senza effetti economici (TAR Calabria n. 1510 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici, la rettifica in autotutela della graduatoria, che emendi un errore di valutazione dei titoli e consenta al candidato di conseguire l’assunzione, esplica effetti ripristinatori retroattivi. Ne deriva il diritto all’assunzione ora per allora, con retrodatazione degli effetti giuridici dell’inquadramento alla stessa data dei pari corso di concorso. La retrodatazione opera ai soli fini giuridici e non economici, per l’assenza del sinallagma della prestazione lavorativa, e non si estende automaticamente alle progressioni di carriera che presuppongono scrutini ed effettivo servizio. La tutela risarcitoria per ritardata assunzione postula l’allegazione e la prova del danno-conseguenza; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non supplisce alle carenze assertive e probatorie ex art. 2697 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia nel Corpo della Polizia Penitenziaria, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la graduatoria del concorso, lamentando l’errata valutazione dei titoli e la conseguente collocazione in posizione non utile. In pendenza del giudizio l’amministrazione ha rettificato in autotutela il provvedimento, attribuendogli il punteggio spettante e collocandolo in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione.

Poiché il corso utile era nel frattempo iniziato, l’interessato è stato ammesso al corso successivo ed è stato assunto con decorrenza corrispondente. Ha quindi chiesto il riconoscimento di una maggiore anzianità giuridica ed economica e il risarcimento del danno da ritardata assunzione. Il Ministero ha eccepito la correttezza del proprio operato e, in via subordinata, la riduzione per aliunde perceptum, avendo il ricorrente percepito altre retribuzioni presso il Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue due domande consequenziali: la tutela in forma specifica (retrodatazione dell’assunzione) e la tutela per equivalente (risarcimento). Sul primo profilo, il TAR richiama la regola dell’efficacia ex nunc del provvedimento amministrativo e la sua eccezione per gli atti retroattivi per natura, tra cui l’annullamento e la rettifica. Nel caso di specie l’amministrazione ha esercitato un potere di rettifica con effetti ripristinatori retroattivi.

Sul secondo profilo, il Tribunale richiama Cons. Stato n. 8298 del 2024, secondo cui l’annullamento del provvedimento di esclusione impone la riammissione ora per allora, con retrodatazione degli effetti giuridici dell’assunzione alla data degli altri vincitori. Tale effetto opera anche in assenza di espressa statuizione nel giudicato e non si estende alle progressioni che richiedono scrutini ed effettivo servizio.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il corso di formazione non aveva natura propedeutica all’instaurazione del rapporto: il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto dalla data di inizio del primo corso. Accoglie quindi la domanda di ricostruzione della carriera ai soli fini giuridici, respingendo quella ai fini economici.

Quanto al risarcimento, il TAR richiama l’orientamento per cui il danno da ritardata assunzione non coincide con la mera mancata erogazione di retribuzioni e contributi (Cons. Stato n. 370 del 2017; Cons. Stato n. 5514 del 2016), ma richiede l’individuazione caso per caso dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13940 del 2017; Cass. n. 31175 del 2017), che ammette il risarcimento del danno patrimoniale detratto l’aliunde receptum, ma ribadisce l’onere di allegare e provare il danno-conseguenza.

Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a richiedere il ristoro pari agli emolumenti non percepiti, senza produrre prospetti paga né indicare parametri di quantificazione. Tale difetto assertivo e probatorio esclude il ricorso al criterio equitativo, che presuppone l’impossibilità della prova del preciso ammontare. Le modalità semplificate dell’art. 34, comma 4, c.p.a. non elidono gli oneri ordinari. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con spese compensate per metà e liquidate in duemila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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