Riesame GSE e comparazione interessi ex art 21-nonies L 241 (TAR Lazio n. 7382 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame ex art. 56, comma 8, del DL n. 76/2020 non costituisce una forma ordinaria di autotutela né una mera riedizione del procedimento di controllo culminato nella decadenza. Esso è un rimedio eccezionale di diritto transitorio che obbliga il GSE a rivalutare la posizione del soggetto destinatario del provvedimento di decadenza alla stregua dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, e quindi a motivare la concreta comparazione tra le ragioni di interesse pubblico e gli interessi privati incisi, dando conto delle ragioni della prevalenza dei primi. Il rigetto dell’istanza che si limiti a confermare le criticità documentali, omettendo tale ponderazione, è illegittimo. La nuova disciplina non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva: il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies decorre solo per i provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore della norma.
Il Fatto
La società, attiva nel settore dei servizi energetici, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui il GSE aveva disposto la decadenza dal diritto agli incentivi per 143 richieste di verifica e certificazione (RVC), con conseguente recupero dei titoli di efficienza energetica (TEE) già erogati. A seguito della sopravvenuta modifica dell’art. 42 del DLgs. n. 28/2011, la società presentava istanza di riesame ai sensi dell’art. 56 del DL n. 76/2020; il GSE rigettava l’istanza, confermando la decadenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti, dichiarando infondate le censure relative alle modalità del controllo, all’applicazione retroattiva del DM 11 gennaio 2017 e alla natura del potere di decadenza. Ha escluso che la carenza documentale possa essere derubricata a mera irregolarità, rilevando che, in un sistema basato su autodichiarazioni, l’autoresponsabilità del richiedente impone di fornire prova di tutti i presupposti dell’incentivo e che il GSE può esercitare il controllo anche dopo l’ammissione al beneficio.
Il terzo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la nota di avvio del procedimento di riesame, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di autonoma portata lesiva. La Corte ha poi accolto il quarto ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 56.
Il procedimento di riesame, ha chiarito il Collegio, non può esaurirsi nella verifica della sola sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies, ma impone al GSE di svolgere una nuova e autonoma valutazione dell’intero assetto di interessi, comparando le ragioni pubbliche sottese alla decadenza con l’affidamento del privato. Il provvedimento di rigetto che si limiti a ribadire l’insussistenza dei requisiti documentali, senza motivare tale ponderazione, disapplica il modello normativo delineato dall’art. 56 e risulta illegittimo.
Nota della Redazione
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