L’ottemperanza al giudicato amministrativo e l’onere della prova a carico dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 1607 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario il creditore prova il fatto costitutivo, costituito dalla decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., mentre l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi grava, ex art. 2697 c.c., sull’amministrazione che intenda sottrarsi all’esecuzione. L’amministrazione non costituita non smentisce le risultanze di causa. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’obbligo di ottemperare sussiste per sorte capitale, interessi e oneri accessori, mentre non sono dovute le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore. La richiesta di astreinte può essere rigettata in ragione della crisi generalizzata degli enti locali.
Il Fatto
Con sentenza n. 750/2022 del 27.05.2022 il Giudice di Pace di Siracusa ha condannato il Comune di Melilli al pagamento di € 2.151,36 a titolo di risarcimento del danno da sinistro, oltre spese legali e di c.t.u.. Il titolo è stato munito di formula esecutiva e notificato, ma l’amministrazione non ha adempiuto entro il termine di centoventi giorni.
Il creditore ha dapprima notificato atto di precetto e avviato un pignoramento presso terzi, rimasto infruttuoso, poi ha rinnovato il precetto e ottenuto la certificazione della mancata impugnazione del titolo. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente al pagamento di una somma per ogni ulteriore ritardo. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla ripartizione dell’onere probatorio. Richiamando l’art. 2697 c.c., il giudice amministrativo afferma che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La parte ricorrente ha assolto il proprio onere dimostrando il fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a..
Su tale base, incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di quei fatti o il difetto delle condizioni di esecuzione. L’ente non si è costituito e non ha quindi smentito le risultanze di causa, con la conseguenza che la pretesa esecutiva resta incontestata.
Il Tribunale verifica inoltre il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e richiamato nelle successive modifiche legislative. Al momento della notifica del ricorso quel termine era già decorso rispetto alla decisione da eseguire.
L’obbligo di ottemperanza viene affermato per la sorte capitale residua, per gli interessi liquidati secondo il titolo e per gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Sono invece escluse le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è riconducibile alla libera scelta del creditore.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore, il Collegio la rigetta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando la crisi generalizzata che investe i Comuni della Sicilia. Per il caso di inutile decorso del termine di novanta giorni viene nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Augusta, o funzionario delegato, con ulteriore termine di novanta giorni; il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa relazione e parcella da presentare entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 750,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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