Competenza del sindaco sull’attuazione della convenzione urbanistica e insussistenza dell’obbligo (TAR Lombardia n. 2864 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attuazione delle azioni di compensazione ambientale previste da una convenzione di programma integrato di intervento non costituisce mero atto di gestione attribuito alla competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del d.Lgs. n. 267/2000, ma si inserisce in un quadro convenzionale che coinvolge l’accordo di programma e rientra nelle prerogative di vigilanza e indirizzo del sindaco ex art. 50 del TUEL. Il soggetto estraneo alla convenzione non può pretendere che essa sia attuata nei tempi e nei modi scelti unilateralmente. In assenza di un termine convenzionale per l’acquisizione delle aree, la determinazione comunale che dia atto dello stato di attuazione non è affetta da eccesso di potere.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’avvio del procedimento amministrativo di attuazione del piano urbanistico nell’ambito denominato APS 4.1, al fine di ottenere l’espropriazione delle proprie aree o, in alternativa, la cessione bonaria. Il Comune riscontrava l’istanza con nota sindacale rilevando che non sussistevano le condizioni acquisitive richieste. La società impugnava così sia il silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010, sia la nota del Sindaco.
Con sentenza non definitiva n. 3049 del 2023 la Sezione II dichiarava inammissibile l’azione contro il silenzio, essendosi comunque l’Amministrazione determinata. La causa passava quindi alla Sezione IV per la trattazione dei motivi di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla convenzione di attuazione del programma integrato di intervento “Bettola”, conclusa fra il Comune e un diverso operatore, alla quale la ricorrente è estranea. Tale convenzione si inserisce in un accordo di programma tra Comune e Regione Lombardia. L’art. 16 della convenzione prevede azioni di compensazione ambientale da realizzarsi mediante acquisizione al patrimonio comunale di aree del Parco del Grugnotorto, tra cui potenzialmente quelle della ricorrente.
Sul secondo motivo, relativo alla pretesa incompetenza del sindaco, il TAR esclude che l’attuazione dell’art. 16 sia un mero atto di gestione dirigenziale. Essa si colloca in un quadro convenzionale complesso, sovrinteso da un collegio di vigilanza del quale fa parte il sindaco. Poiché la norma convenzionale non indica alcun termine per l’acquisizione, e tale termine non può essere fissato da un provvedimento dirigenziale, la nota sindacale rientra nelle prerogative dell’art. 50 del TUEL. Le valutazioni richieste, anche di carattere discrezionale, esulano dalla competenza dei dirigenti.
Quanto al terzo motivo, di eccesso di potere e violazione dell’art. 16, il Collegio rileva che la società ricorrente è estranea alla convenzione e non può quindi pretendere la sua attuazione nei tempi e nei modi da essa unilateralmente scelti. L’art. 16 non individua neppure quali aree dovranno essere concretamente acquisite, essendo quella della ricorrente solo una possibilità. La nota sindacale espone con chiarezza le ragioni che inducono il Comune a non dare immediata attuazione alla previsione convenzionale.
Il ricorso, laddove non già dichiarato inammissibile, è pertanto rigettato. Il particolare andamento della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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