Sospensione dal servizio per non vaccinati senza diritto alla retribuzione (TAR Liguria n. 399 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con contestuale privazione della retribuzione e di ogni altro compenso, disposta nei confronti del dipendente delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale anti-Covid-19, non ha natura disciplinare ma costituisce conseguenza sinallagmatica dell’inadempimento, essendo il diritto alla retribuzione correlato all’effettiva prestazione lavorativa. La misura è legittima in quanto temporanea, priva di conseguenze disciplinari e compatibile con la conservazione del rapporto di lavoro. La mancata impugnazione del DPCM 12 ottobre 2021, che prevede la perdita dell’anzianità di servizio per i giorni di assenza ingiustificata, rende inammissibile la domanda di reintegra dell’anzianità medesima.
Il Fatto
Alcuni appartenenti alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco, tutti con sede di servizio nella Regione Liguria, impugnavano gli atti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 e la conseguente sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con privazione della retribuzione, disposta ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 172/2021. Chiedevano l’annullamento dei provvedimenti e delle fonti normative sottostanti, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la sospensione dal servizio era cessata il 25 marzo 2022 a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 24/2022, che ha eliminato la misura per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Ne deriva l’improcedibilità della domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse, permanendo invece l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti ai fini risarcitori e del riconoscimento del trattamento economico.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, segnatamente dalle sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, ritenendolo misura ragionevole e proporzionata a tutela della salute collettiva, fondata su dati medico-scientifici validati. La Corte ha precisato che l’imposizione di un trattamento sanitario è compatibile con l’art. 32 Cost. se diretta a preservare la salute degli altri e se non incide negativamente sulla salute del soggetto, salvo conseguenze temporanee e tollerabili, con previsione di equa indennità in caso di danno.
In relazione alla misura della sospensione dal servizio, la giurisprudenza ha evidenziato la sua natura non sanzionatoria ma meramente sinallagmatica, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità della prestazione lavorativa per scelta volontaria del dipendente. Il diritto alla retribuzione è collegato all’attività lavorativa effettivamente svolta, sicché al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione non spettano né lo stipendio né l’assegno alimentare, essendo la sua scelta liberamente rimovibile in ogni momento.
Quanto alla mancata adibizione a mansioni diverse o al lavoro agile, la Corte ha rilevato che il beneficio della ricollocazione è previsto solo per i soggetti impossibilitati a vaccinarsi per accertato pericolo per la salute, essendo la restrizione del dovere di repechage espressione della discrezionalità legislativa. Le ulteriori censure relative alla violazione del codice della protezione civile e alla disparità di trattamento con i soggetti provenienti dall’estero sono state rigettate in quanto non pertinenti o riferite a situazioni non assimilabili.
Infine, il Collegio ha dichiarato inammissibile la domanda di reintegra dell’anzianità di servizio, in quanto i ricorrenti non avevano impugnato il DPCM del 12 ottobre 2021, le cui linee guida prevedono espressamente la perdita di anzianità per i giorni di assenza ingiustificata, costituendo il provvedimento atto presupposto di portata generale non tempestivamente gravato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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