Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 439 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia notificata alle altre parti presso il procuratore costituito e almeno dieci giorni prima dell’udienza non integra i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. Essa costituisce tuttavia atto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, integrata dai motivi aggiunti, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ostativa alla disamina del merito. Il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso opera sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente del servizio di gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico di un Comune, impugnava il verbale di esclusione dalla manifestazione di interesse e la conseguente procedura negoziata, oltre all’avviso pubblico e alla determinazione dirigenziale che ne aveva disposto l’avvio, nella parte in cui prevedeva la non invitabilità dell’operatore uscente in applicazione del principio di rotazione.
Con ordinanza cautelare n. 17 del 12 gennaio 2024 la Sezione respingeva l’istanza, ritenendo non favorevolmente apprezzabili le censure e insussistente il pregiudizio grave e irreparabile. La ricorrente, preso atto di tale pronuncia, dichiarava di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune eccepiva che l’istanza non era stata né notificata né comunicata e insisteva per la condanna alle spese, invocando la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia era stata notificata al Comune presso la sede legale, all’indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo, e non presso il procuratore costituito. Difettano pertanto i presupposti per pronunciare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., che richiede la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e l’assenza di opposizione.
La vicenda processuale è stata inquadrata nella cornice dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.: anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia irrituale è stata quindi valorizzata come atto concludente in tal senso.
Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, che permane sino a quando la causa viene trattenuta in decisione, con la conseguenza che il giudice non può decidere nel merito imponendo una pronuncia diversa da quella dichiarativa (richiamando, tra l’altro, Consiglio di Stato, sezione sesta, 27 maggio 2022, n. 4263; Consiglio di Stato, sezione seconda, 14 novembre 2019, n. 7822; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271).
Su tali basi il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. L’andamento complessivo del giudizio ha giustificato la compensazione delle spese processuali, disattendendo la richiesta di condanna formulata dall’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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