Cartelli pubblicitari pericolosi valutati secondo ubicazione concreta e traffico stradale (Cons. Stato n. 4063 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio tecnico-discrezionale rimesso all’ente proprietario o al gestore della strada sulla pericolosità della cartellonistica pubblicitaria, ai sensi dell’art. 23, comma 1, cod. strada, deve fondarsi sulla concreta conformazione del tratto viario e sulle effettive condizioni del traffico che lo interessano, con riguardo ai parametri di dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione degli impianti. È illegittimo il diniego di rinnovo che affermi la pericolosità sulla base di un generico incremento del traffico riferito alla limitrofa autostrada, privo di dati probanti e non esteso alla diversa strada indicata nell’istanza. Il divieto assoluto di installazione posto dall’art. 23, comma 7, cod. strada opera solo lungo e in vista di itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi, non sulle strade secondarie. Il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione accertato per i segnali direzionali si estende ai cartelli pubblicitari quando il provvedimento si regge su un’unica e identica motivazione reiettiva, con conseguente annullamento integrale dell’atto, salva la riedizione del potere.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato nove istanze di rinnovo delle autorizzazioni all’installazione di impianti lungo tratti stradali gestiti dalla società concessionaria, tra tangenziali e una strada provinciale. Con una nota del novembre 2023 il gestore aveva rigettato tutte le richieste, sul presupposto che ogni impianto avesse contenuto pubblicitario, avesse scarsa utilità informativa e potesse distrarre i conducenti, in ragione dell’incremento del traffico registrato negli ultimi anni.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso per cinque impianti, qualificati come cartelli pubblicitari, e lo ha accolto per gli altri, ricondotti alla segnaletica di direzione, rilevando il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento. La società ha appellato la sola statuizione di rigetto, deducendo l’erronea qualificazione di due impianti segnaletici e la contraddittorietà della sentenza, che aveva ritenuto viziati i presupposti del diniego solo per una parte degli impianti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la distinzione tra il regime dei cartelli pubblicitari, dettato dall’art. 23 cod. strada, e quello dei segnali turistici e di territorio, che fanno parte della segnaletica di direzione e sono installabili anche nei tratti inibiti alla pubblicità. Gli artt. 134 e 136 reg. cod. strada consentono segnali recanti indicazioni commerciali, purché l’ente ne riconosca l’utilità e la loro presenza non comprometta la sicurezza della circolazione. Su questa base la Sezione esclude che due cartelli possano essere riqualificati dal giudice come pubblicitari, quando il gestore stesso li aveva ammessi come segnali di territorio: il giudice di primo grado ha così ecceduto, in assenza di specifica motivazione e in contrasto con l’atto impugnato.
Quanto ai tre cartelli propriamente pubblicitari, la Corte rileva che essi sono collocati lungo una strada secondaria extraurbana, con conseguente inoperatività del divieto assoluto dell’art. 23, comma 7, cod. strada. Manca qualsiasi prova di visibilità dall’autostrada e la vicinanza non vale ad assimilare la provinciale a un raccordo autostradale, che è solo la giuntura tra strada e autostrada. L’installazione resta dunque autorizzabile previa verifica di non pericolosità, affidata a un giudizio tecnico-discrezionale del gestore.
Il punto centrale è però il metodo di quel giudizio. L’art. 23, comma 1, cod. strada impone di valutare dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione degli impianti, con riferimento alla concreta conformazione della strada e alle effettive condizioni del traffico. Il gestore, invece, ha fondato il diniego su un incremento del traffico attestato attraverso i flussi autostradali, senza dati probanti e con riferimento a una tratta diversa da quella indicata nell’istanza. La Sezione richiama sul punto il precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 6295 del 17 maggio 2025, relativo a un caso analogo.
Da qui la contraddittorietà intrinseca della sentenza appellata: il TAR aveva ritenuto indimostrato l’incremento del traffico, ma aveva esteso il rilievo ai soli segnali direzionali, benché l’atto impugnato si fondasse sulla medesima motivazione per l’intera cartellonistica. Il vizio va quindi esteso all’intero provvedimento, che è annullato in toto, salva la riedizione del potere. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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