Autorizzazione stoccaggio prodotti energetici: valutazione globale di affidabilità del trader (TAR Lombardia n. 2245 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’esercizio dell’attività di stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi, ai sensi dell’art. 1, comma 945, della legge n. 205/2017, non costituisce provvedimento vincolato ai soli presupposti ostativi tipizzati dall’art. 1, comma 948, della legge n. 205/2017 e dall’art. 23, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 504/1995. L’esercizio del potere autorizzatorio postula una valutazione globale e complessiva dell’idoneità e dell’affidabilità del richiedente, estesa alla filiera di approvvigionamento e di stoccaggio e alle prospettive economico-finanziarie dell’attività di trader, in funzione di contrasto alle frodi e di tutela dell’interesse erariale. Rientrano in tale verifica sostanziale la reale disponibilità di un deposito di stoccaggio, che presuppone il perfezionamento di un accordo commerciale, e l’esistenza di fornitori affidabili. Ove il provvedimento si fondi su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna idonea a sostenerne la determinazione, il giudice che ritenga infondate le censure avverso uno o più di tali motivi può respingere il ricorso con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei carburanti ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’autorizzazione ad avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di depositi fiscali di terzi, ex art. 1, comma 945, della legge n. 205/2017. L’Ufficio delle Dogane di Milano 3 ha respinto l’istanza con provvedimento che si fonda su un triplice ordine di ragioni: violazioni gravi e ripetute in materia di IVA contestate con più processi verbali di constatazione; mancata presentazione dell’accordo commerciale con il terminal individuato come deposito di stoccaggio; impossibilità di valutare il margine economico dell’attività, per l’inattendibilità del fornitore indicato nel conto economico previsionale.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 23, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 504/1995, l’eccesso di potere per essere il rigetto fondato su elementi non previsti dalla disciplina e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con precedenza la censura sull’eccesso di potere, perché investe la stessa ampiezza del potere esercitato. La tesi della ricorrente — autorizzazione vincolata, negabile solo in presenza dei presupposti tipizzati — non è condivisibile. La verifica sull’idoneità e sull’affidabilità del soggetto che intende operare come trader deve avvenire, secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Lombardia, sez. IV, n. 2335 del 2022; Cons. Stato, sez. VII, n. 4343 del 2023), per mezzo di un’analisi di carattere globale e complessivo.

Il controllo dell’Agenzia non si esaurisce in una ricognizione formale dei presupposti legali, ma richiede una valutazione sostanziale e discrezionale sulla concreta attività che il richiedente intende svolgere, sulla base di elementi di fatto dotati di valore indiziario. Oggetto del vaglio sono anche la capacità patrimoniale, l’affidabilità fiscale e professionale, la solidità della filiera di approvvigionamento e di stoccaggio e le prospettive economico-finanziarie dell’attività di trader, esposta ai rischi di mercato e all’obbligo di versamento dei tributi. Il Collegio richiama sul punto anche la Raccomandazione della Commissione europea del 29 novembre 2000, che assume a presupposto dell’autorizzazione il possesso di una solida posizione economica.

Nel caso concreto, la richiesta dell’accordo commerciale con il terminal di stoccaggio e l’analisi del conto economico previsionale costituiscono attività strettamente connesse alla verifica di affidabilità della filiera, in ottica antifrode. Non si tratta di elementi riservati alle scelte imprenditoriali: la reale disponibilità del deposito e l’esistenza di fornitori in grado di far fronte ai quantitativi esposti rilevano per la legittima verifica sull’effettivo esercizio dell’attività. L’istruttoria ha evidenziato l’inconsistenza giuridica del documento fac-simile trasmesso e il silenzio sull’accordo vincolato con clausola sospensiva; quanto al fornitore, è emerso che una delle società è cessata dal 2018 e l’altra presenta una situazione patrimoniale pressoché inconsistente. Tali elementi rendono il provvedimento coerente sul piano logico e aderente alle risultanze istruttorie.

La sufficienza motivazionale su questi due profili esime il Tribunale dallo scrutinio della censura relativa alle violazioni tributarie. Il provvedimento è atto plurimotivato: ciascuna ragione è idonea a sostenerne la determinazione, sicché l’infondatezza delle censure avverso uno dei motivi comporta l’assorbimento delle altre doglianze, indipendentemente dall’ordine dei motivi (Cons. Stato, sez. III, n. 3480 del 2024; sez. VI, n. 6114 del 2022; sez. V, n. 2403 del 2020). La domanda risarcitoria è respinta perché formulata in modo generico, senza allegazione dei fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2043 cod. civ.. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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