Esclusione per mancato soccorso istruttorio e interesse alla riedizione della gara (TAR Puglia n. 438 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che abbia partecipato alla gara e sia stato legittimamente escluso per non aver riscontrato il soccorso istruttorio, non sanando le carenze documentali richieste dalla stazione appaltante, è privo di interesse, anche solo strumentale, all’annullamento della lex specialis e alla riedizione della procedura. Il provvedimento estromissivo legittimo priva il concorrente di qualsivoglia interesse qualificato alla rinnovazione della gara, equiparandone la posizione a quella di un quisque de populo. Le clausole del bando che rendono impossibile la formulazione di un’offerta seria, congrua e sostenibile integrano clausole immediatamente escludenti e vanno impugnate entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza effettiva degli atti di gara e non dall’esito dell’ammissione.
Il Fatto
Il comune di Monopoli ha indetto una gara europea per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016, dell’ampliamento del cimitero urbano e della gestione dei servizi cimiteriali, per un valore di euro 33.082.519,27. La società ricorrente ha presentato offerta il 14 luglio 2023.
Con verbale n. 1 del 18 luglio 2023 la commissione ha attivato nei suoi confronti il soccorso istruttorio, assegnando sette giorni per integrare plurime carenze documentali: autocertificazioni dei progettisti del raggruppamento, dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.P., garanzia provvisoria, cauzione del 2,5% e dichiarazioni bancarie. Non essendo pervenuto alcun riscontro, con verbale n. 2 del 28 luglio 2023 la commissione ha disposto l’esclusione, approvata con determinazione dirigenziale n. 1100 del 3 agosto 2023. La società ha impugnato l’esclusione, l’intera documentazione di gara e chiesto l’annullamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge il ricorso sotto un duplice ordine di ragioni. Anzitutto rileva che l’esclusione non è stata comminata per la negativa valutazione dell’offerta, ma per oggettive e incontrastate carenze documentali non sanate nel termine assegnato. Rispetto alla mancanza delle autocertificazioni del R.T.P., della dichiarazione di impegno, della cauzione e delle dichiarazioni bancarie nulla è stato specificamente dedotto, né in sede procedimentale né in giudizio.
Quanto alla garanzia provvisoria, la ricorrente si è limitata ad asserire, in modo generico e indimostrato, di non aver reperito istituti disponibili al rilascio per l’insostenibilità del Piano economico finanziario. Il collegio osserva che difetta qualsiasi prova del dedotto diniego e che il disciplinare prevedeva modalità alternative di costituzione della garanzia, anche mediante titoli del debito pubblico. Determina quindi l’insussistenza dell’interesse strumentale alla riedizione della gara, richiamando l’orientamento secondo cui il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile non è legittimato a impugnare bandi o fasi valutative.
In via di ulteriore completezza, il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività. Poiché si contestano clausole escludenti in senso ampio, sussisteva l’onere di immediata impugnativa della lex specialis. Il termine di trenta giorni decorreva dal 26 giugno 2023, data del sopralluogo con espressa presa d’atto degli elaborati, o al più dal 14 luglio 2023, data di presentazione dell’offerta. La notifica del 18 settembre 2023 è quindi tardiva.
Il collegio precisa che la dedotta omessa pubblicazione della rettifica sulla G.U.R.I. non rileva, poiché l’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. fissa un termine massimo per l’impugnazione dei bandi non adeguatamente pubblicati, ma non esclude l’onere di immediata impugnazione quando l’impresa abbia avuto effettiva conoscenza della gara. Ciò che integra la piena conoscenza è la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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