Ordine di demolizione per mutamento di destinazione d’uso da rurale ad abitativo (TAR Sicilia n. 2623 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto vincolato: non richiede valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione con gli interessi privati, né specifica motivazione, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. La prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso, e dunque della sua riconducibilità a un periodo in cui non era necessario il titolo edilizio, incombe sul privato, con elementi obiettivi e di ragionevole certezza. In materia edilizia la pertinenza urbanistica presuppone un’opera priva di autonoma destinazione, di dimensioni modeste e non incidente sul carico urbanistico. Il mutamento di destinazione d’uso da rurale ad abitativo integra variazione essenziale e resta sanzionato con l’ingiunzione a demolire.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione emesso dal Comune di San Giovanni La Punta nel febbraio 2022. A seguito di accertamento della Polizia Municipale, l’Amministrazione aveva riscontrato l’abusiva edificazione di un fabbricato e di un muro in blocchi di cemento. L’immobile, già destinato a stalla e deposito attrezzi, era divenuto una casetta rustica di campagna con cucina, cameretta e locale WC, oltre a una tettoia sul terrazzo.
I ricorrenti hanno sostenuto che l’opera risalisse a epoca anteriore al 1967 e fosse stata realizzata dal loro dante causa, pervenendo a essi solo nel 2018. Hanno dedotto la carenza di motivazione sull’interesse pubblico, l’affidamento maturato per il lungo tempo trascorso e l’assenza di impatto ambientale. Hanno inoltre qualificato il manufatto come pertinenza del terreno e il mutamento di destinazione come assoggettabile alla sola sanzione pecuniaria. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola sull’onere probatorio: è il privato a dover dimostrare l’epoca dell’abuso, con elementi obiettivi che inducano a ritenere con ragionevole certezza che le opere siano state realizzate quando non era necessario il titolo edilizio. Richiama sul punto T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 4774/2016, Cons. Stato, IV, n. 4208/2014 e n. 3414/2014.
Nel caso concreto la prova non è raggiunta. I blocchi forati, l’intonaco in gesso e i serramenti in ferro non sono caratteristici di una specifica epoca. Le mappe di Google Earth attestano l’esistenza del fabbricato solo dal 2003. Manca inoltre qualsiasi allegazione sull’ubicazione del bene, all’epoca, fuori dal centro abitato.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il Comune avrebbe addossato ai ricorrenti la responsabilità dell’illecito: l’Amministrazione ha applicato l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che indirizza l’ingiunzione all’autore dell’abuso e al proprietario. Gli atti di repressione degli abusi edilizi sono vincolati e non esigono comparazione di interessi né motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale. Il tempo non può legittimare la situazione abusiva (richiamati Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017 e Cons. Stato, II, n. 3485/2020). Il carattere vincolato rende superflua anche la comunicazione di avvio del procedimento.
Quanto alla pertinenza, la nozione urbanistica rileva solo per l’opera accessoria ad altra struttura edilizia, priva di autonoma destinazione e di dimensioni modeste, tale da non alterare l’assetto del territorio (T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 4924/2021). Nella specie è inoltre intervenuto un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, con passaggio da rurale ad abitativo ex art. 23-ter, primo comma, d.P.R. n. 380/2001. Le variazioni essenziali presuppongono progetti approvati, qui assenti; l’art. 32, primo comma, lettera a), d.P.R. n. 380/2001 qualifica comunque come essenziale la variazione degli standard, derivante dalla trasformazione della stalla in abitazione.
Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
Nota della Redazione
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