Interdittiva antimafia e valutazione unitaria degli indizi di infiltrazione (TAR Calabria n. 1758 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia è misura di prevenzione che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su elementi sintomatici e indiziari, valutati dal Prefetto nell’esercizio di ampia discrezionalità, sindacabile solo per difetto di logicità. Non è richiesto un grado di prova analogo a quello dell’appartenenza mafiosa, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti aventi valore indiziario e su indagini risalenti nel tempo. Gli indizi non si valutano separatamente, ma in un quadro indiziario complessivo idoneo a fondare il convincimento dell’esistenza di un condizionamento criminale. In tale quadro, la sussistenza di rapporti economici o associativi con imprese già gravate da interdittiva costituisce indice sintomatico di contagio, purché la natura e le modalità della collaborazione rivelino il carattere dei legami tra gli operatori.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata presentava istanza di iscrizione nella c.d. White List presso la Prefettura di Vibo Valentia. Con nota del 18.6.2021 l’amministrazione rigettava la domanda, valorizzando una pluralità di elementi: la posizione di subappaltatrice nei lavori di un’opera da parte di una società attinta da interdittiva antimafia, confermata in sede giudiziaria; la presenza nel cantiere di lavoratori irregolari di altra impresa parimenti destinataria di misura interdittiva; la circolazione di mezzi riconducibili a compagini in cui l’amministratore unico della ricorrente ricopriva analoghe cariche; un rapporto di coniugio con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata; incarichi professionali resi per una società sottoposta a sequestro preventivo in un procedimento per associazione mafiosa; contatti telefonici con un soggetto ritenuto affiliato.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di motivazione, carenza e incongruenza dell’istruttoria, labilità degli indizi e insussistenza dei presupposti. La domanda cautelare era rigettata, con ordinanza non appellata. All’udienza di smaltimento il ricorso è stato spedito in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione dei principi consolidati in materia, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 256 del 2017: l’interdittiva è misura di anticipazione della soglia di difesa sociale, non deve collegarsi ad accertamenti penali definitivi e può fondarsi su elementi sintomatici da cui emerga il pericolo di ingerenza criminale. La valutazione prefettizia esprime ampia discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della logicità in relazione ai fatti accertati.

Sul versante oggettivo, il giudice richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 432 del 2025: l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi con impresa già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale è indice autonomamente sufficiente, purché la natura e i contenuti della collaborazione rivelino il carattere illecito dei legami.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che il provvedimento resista alle censure. Correttamente la Prefettura valorizza i collegamenti in termini di cointeressenze economiche e rapporti concreti tra la ricorrente e altra società gravata da analogo pregiudizio interdittivo, nonché il collegamento mediato per il tramite di ulteriore ditta amministrata dallo stesso soggetto. La posteriorità dell’interdittiva e della sentenza rispetto all’affidamento dell’appalto non assume rilievo depotenziante, perché attiene agli accertamenti e non al sostrato fattuale a monte.

Non è irragionevole neppure la valorizzazione dei rapporti economico-professionali intercorsi con una società sottoposta a sequestro preventivo e riconducibile a soggetto ritenuto affiliato, con il quale sono emersi contatti telefonici. Quanto ai rapporti parentali del coniuge del socio, il Collegio precisa che tali profili non fondano in via esclusiva il provvedimento, ma si inseriscono in un contesto di più ampio respiro.

Il coacervo degli elementi, valorizzati in un’ottica d’insieme come conviene alle misure di prevenzione, restituisce dunque un quadro indiziario circa tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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