Variante PGT e affidamento qualificato del privato sul mantenimento della destinazione (TAR Lombardia n. 2128 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di pianificazione urbanistica può essere esercitato anche incidendo negativamente sull’affidamento meramente riposto dal privato al mantenimento delle pregresse previsioni, poiché la revisione della destinazione di un’area costituisce valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto, abnormi illogicità o violazioni procedurali. Un affidamento qualificato si configura esclusivamente in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento di dinieghi di concessione o di silenzio-rifiuto, oppure della modificazione in zona agricola di un’area limitata e interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Le osservazioni presentate sul piano adottato costituiscono meri apporti procedimentali, sulle quali l’amministrazione può pronunciarsi anche per ambiti omogenei, senza controdeduzione puntuale. Le scelte di contenimento del consumo di suolo e di tutela ambientale integrano gli interessi pubblici che legittimano la destinazione agricola, in coerenza con l’art. 13 L.R. n. 12/2005.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un’area in Comune di Rescaldina, hanno impugnato le delibere consiliari con le quali è stata approvata la variante generale al Piano di governo del territorio. L’area era in precedenza ricompresa in un comparto di edilizia convenzionata, con volumetria assegnata di oltre 18.000 mc.; nella variante la porzione di lotto di loro interesse è stata inserita nel Sistema Agricolo Ambientale, quale zona agricola periurbana.

Dopo l’adozione del piano i proprietari hanno presentato osservazioni chiedendo il mantenimento della destinazione residenziale con vocazione edificatoria. Le osservazioni non sono state accolte. I ricorrenti hanno quindi dedotto eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e difetto di motivazione sulle ragioni della nuova destinazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. Sul versante dell’affidamento, il Tribunale rileva che nessun affidamento legittimo si è ingenerato in capo ai ricorrenti, mancando un piano attuativo approvato ed efficace, piano che peraltro non risulta mai presentato. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. I, n. 283 del 2015 e Sez. IV n. 2780 del 2018 — conferma che le scelte urbanistiche sono valutazioni di merito non sindacabili, salvo arbitrio o travisamento.

Il passaggio centrale riguarda la reformatio in peius della disciplina urbanistica: il ridimensionamento dell’attitudine edificatoria di un’area è interdetto solo da determinazioni vincolanti per l’amministrazione o da situazioni idonee a fondare un affidamento qualificato. Tali situazioni sono individuate in modo tassativo e i ricorrenti si limitano ad allegare di voler sfruttare l’area secondo la precedente destinazione: si tratta di aspettativa non qualificata.

Quanto alla pretesa vocazione edificatoria intrinseca e al trattamento delle osservazioni, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Lombardia n. 2053 del 2022 e n. 2057 del 2024): il procedimento di approvazione del PGT è funzionale alla realizzazione dei vari interessi coinvolti, ma non sussiste un rapporto di rigida correlazione tra osservazioni recepite e modificabilità del piano. Diversamente opinando, si priverebbe il pianificatore della discrezionalità che gli appartiene e si anteporrebbe l’interesse privato al godimento più lucrativo dell’area a quello pubblico della pianificazione.

Sull’inconciliabilità della destinazione agricola con lo stato dei luoghi, il Collegio valorizza il rapporto ambientale VAS, che spiega la scelta di contenere il consumo di suolo e incrementare le aree verdi orientando gli interventi verso aree già urbanizzate. Le scelte sono coerenti con la Corte cost. n. 179 del 2019, secondo cui la pianificazione persegue lo sviluppo complessivo e armonico del territorio e finalità economico-sociali, in attuazione di valori costituzionalmente tutelati, tra cui la tutela ambientale e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Le residue considerazioni sull’inidoneità della nuova pianificazione rispetto al contesto si risolvono in valutazioni di opportunità, che impingono inammissibilmente nel merito delle scelte discrezionali. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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