Revoca licenza fiscale per inoperatività del deposito oltre sei mesi (TAR Calabria n. 1755 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici, prevista dall’art. 1, comma 1078, legge n. 178/2020, consegue all’accertata inoperatività del deposito protratta per almeno sei mesi consecutivi e non derivante da documentate cause oggettive di forza maggiore. La valutazione dell’Amministrazione si fonda su indici di fatto obiettivi, quali la carenza di ricezione dei prodotti e l’omessa vidimazione dei registri di carico e scarico, che integrano autonomamente la fattispecie. Il ricorrente che si limiti a dedurre un singolo prelievo di carburante e un contratto di locazione privo di riferimento al deposito non confuta tali rilievi, con conseguente infondatezza del ricorso. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica della legittimità della motivazione, non investita nella sua interezza dalle censure.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di licenza fiscale per l’esercizio di un deposito commerciale di prodotti petroliferi, ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la revoca della licenza, contestando la motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 1, comma 1078, legge n. 178/2020 e dell’eccesso di potere.

Secondo la tesi della ricorrente, l’inoperatività ultra-semestrale non si sarebbe verificata: il deposito era stato locato a una società di trasporto con contratto del 2017 e, da ultimo, era stato utilizzato in data 24 agosto 2022 per il prelievo di 1000 litri di carburante. L’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 243/2023 per difetto del fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica dei presupposti applicativi della revoca disciplinata dall’art. 1, comma 1078, legge n. 178/2020, che commina la misura in caso di inoperatività del deposito prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

Il Tribunale rileva che la società non smentisce né confuta la sussistenza degli indici di inoperatività posti a base del provvedimento. Le difese si limitano a richiamare il contratto di locazione del 2017 e l’operazione dell’agosto 2022, consistente nel prelievo di 1000 litri di carburante.

Non risultano invece specificamente contestati i rilievi della revoca relativi alla carenza assoluta di ricezione dei prodotti energetici, emersa dalla consultazione della banca dati delle spedizioni, e alla mancata vidimazione o omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico, non risultando richiesta la vidimazione per l’esercizio finanziario 2023 e per quelli precedenti.

Da ciò deriva che le censure non investono la motivazione nella sua interezza: il solo richiamo al contratto di locazione non vale, di per sé, a superare i rilievi richiamati. Il Collegio aggiunge, su un profilo definito non dirimente, che dal contratto esaminato il deposito di carburante non risulta ricompreso nell’oggetto contrattuale, tanto che le parti hanno stipulato nel marzo 2023 un atto aggiuntivo; l’omessa menzione di qualsiasi riferimento al deposito rende ragionevole la tesi che il bene esulasse dall’accordo.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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