Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e irrilevanza dell’ignoranza del titolare (ABF Collegio di Bari n. 2426 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali della serie AD, istituiti con D.M. 23 luglio 1987, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza puntuale del titolo, e non dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità. L’ignoranza del titolare circa l’esistenza del diritto o la sua soggezione a prescrizione non costituisce fatto impeditivo della decorrenza ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., né integra una delle tassative ipotesi di sospensione previste dall’art. 2941 cod. civ. La regolamentazione del rapporto non ha fonte solo privatistica, essendo integrata, ex artt. 1339 e 1374 cod. civ., da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale emesso il 19/01/1991 per nominali lire 500.000, serie AD, perde il possesso del titolo a giugno del 2000. Recatosi presso uno sportello dell’intermediario nel 2013, apprende che il buono non è più riscuotibile per intervenuta prescrizione dei diritti di credito.

Il ricorrente contesta la legittimità del diniego, invocando una giusta causa di sospensione della prescrizione per comprovata impossibilità incolpevole di esercitare il diritto di rimborso, e lamenta la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Chiede l’accertamento dell’illegittimità del diniego, la dichiarazione che la prescrizione non è maturata e la condanna dell’intermediario al rimborso integrale del buono, con interessi, rivalutazione e contributo di procedura. L’intermediario eccepisce il difetto di competenza per materia e per tempo e, nel merito, sostiene la legittimità del diniego.

La motivazione del Collegio

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. La delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275 e le disposizioni attuative della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 annoverano tra gli intermediari Poste Italiane S.p.A. per l’attività di BancoPosta, nel cui ambito rientra la raccolta del risparmio postale mediante collocamento di buoni fruttiferi.

Anche la competenza ratione temporis è affermata. La questione involge l’accertamento del diritto del sottoscrittore al rimborso al momento della richiesta e rileva la data in cui è insorta la controversia, coincidente con la richiesta di liquidazione da ultimo avanzata il 15 ottobre 2025, che ricade nel periodo di competenza dell’Arbitro.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il regime dei buoni serie AD: l’art. 2 del D.M. 23 luglio 1987 prevede una durata di sette o undici anni; l’art. 1 del D.M. 5 ottobre 2020, che ha abrogato la prima parte del precedente D.M. 19/12/2000, stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del buono. Quanto al dies a quo, il Collegio, conformemente agli indirizzi della Suprema Corte espressi con i provvedimenti nn. 19243/2023 e 23006/2023, ne colloca la decorrenza alla data di scadenza puntuale del titolo.

Il buono in esame riporta sul retro la dicitura “a termine”, la data di emissione, il timbro con la serie AD, i rendimenti e la durata massima di fruttuosità di undici anni. Il Collegio richiama la natura di meri titoli di legittimazione dei buoni, non di titoli di credito, con la conseguente inapplicabilità dei principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Posto che il buono è stato emesso il 19/01/1991 e ha scadenza a undici anni, la prescrizione decennale, decorrente dal 20/01/2002, si è compiuta il 20/01/2012.

Il ricorrente non ha fornito prova di atti interruttivi anteriori al primo reclamo scritto del 29/01/2013. Il Collegio esclude che all’ignoranza dei titolari possa attribuirsi valenza di fatto interruttivo o sospensivo ex art. 2935 cod. civ., richiamando ABF Roma, Dec. n. 15209/2021. La domanda di rimborso è pertanto infondata. Analoga sorte segue la doglianza sulla violazione degli obblighi di trasparenza in occasione della richiesta di rimborso: contestazione non sorretta da elementi probatori ex art. 2697 cod. civ. e comunque relativa a comportamenti antecedenti al sesto anno computato a ritroso, fuori dalla competenza temporale dell’Arbitro. Il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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