Revoca misure accoglienza solo se reddito stabile e sufficiente (TAR Toscana n. 1351 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d. Lgs. n. 142/2015 presuppone l’accertamento di mezzi economici di carattere stabile e duraturo, riferiti ad un arco temporale minimo di un anno e valutati con riguardo alle attuali condizioni del richiedente protezione internazionale, in linea con l’art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE. Il Prefetto non può disporre la revoca in modo automatico per la sola sussistenza di un rapporto di lavoro, dovendo verificare la prevedibile durata del rapporto e la consistenza quantitativa del reddito. La decisione va adottata in modo individuale, obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio di proporzionalità, e non può esporre il richiedente ad una situazione di estrema deprivazione materiale incompatibile con la dignità umana.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, entrava nel territorio nazionale come richiedente la protezione internazionale ed era ospitato in una struttura di accoglienza in Lucca. La Prefettura di Lucca, accertato dalle banche dati che l’interessato nel 2023 aveva conseguito un reddito superiore all’assegno sociale — pari a € 7.023,00 — disponeva la revoca delle misure di accoglienza con decreto del 07.11.2023, notificato il 13.12.2023.
Il ricorrente impugnava il provvedimento avanti il TAR Toscana, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare, deducendo violazione dell’art. 20, comma 5, dell’art. 23, comma 1, lett. d) e dell’art. 17, commi 2, 3 e 4 del d. Lgs. n. 142/2015, oltre all’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti. Esponeva di aver lavorato da maggio 2023 al 6 gennaio 2024 come lavapiatti, senza che tale occupazione gli garantisse un reddito idoneo a un tenore di vita dignitoso. Il Ministero dell’Interno si costituiva, instando per la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la direttiva 2013/33/UE, in particolare i considerando nn. 7, 25 e 35 e gli artt. 17 e 20, che impongono di contrastare l’abuso del sistema di accoglienza specificando le circostanze in cui le condizioni materiali possono essere ridotte o revocate, garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti. Le decisioni di riduzione o revoca devono essere adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale, essere motivate e tenere conto del principio di proporzionalità.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 233 del 12 novembre 2019, secondo cui il rispetto della dignità umana richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai bisogni più elementari, quali nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio. La revoca del beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza, seppur temporanea, sarebbe incompatibile con l’obbligo di garantire un tenore di vita dignitoso.
Il Collegio qualifica il provvedimento dell’art. 23, comma 1, lett. d) come atto discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, che presuppone un apprezzamento della complessiva posizione dell’interessato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa — tra cui TAR Emilia Romagna, Parma, n. 166 del 12.05.2023, TAR Basilicata n. 481 del 4.06.2019, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige n. 7 del 18.01.2021, TAR Toscana n. 1244 del 28.12.2023, TAR Lombardia, Brescia, n. 425 del 2.05.2022 e TAR Toscana n. 710 del 14.07.2023 — la Corte afferma che i mezzi sufficienti di sussistenza devono essere stabili e duraturi e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha omesso del tutto la valutazione di sufficienza e continuità del reddito, limitandosi a riscontrare la mera esistenza di un rapporto lavorativo in un arco temporale limitato a una porzione del 2023, privo del carattere della stabilità, tanto che già in corso di giudizio il ricorrente era rimasto privo di occupazione. Il reddito conseguito, pertanto, non era idoneo ad assicurargli in futuro un’esistenza dignitosa.
Il provvedimento è dunque viziato per violazione e non corretta applicazione dell’art. 23 d. Lgs. n. 142/2015, interpretato coerentemente con la direttiva 2013/33/UE, e va annullato. Il ricorso è accolto; le spese sono compensate in ragione delle incertezze interpretative, con liquidazione in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.