Accesso agli atti e onere di dichiarazione del possesso documentale (TAR Lombardia n. 140 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’amministrazione intimata non soddisfa l’obbligo ostensivo limitandosi ad affermare che non sono emerse evidenze documentali riferite al richiedente nell’ambito del procedimento ablatorio originario. Ai fini della cessazione della materia del contendere è necessaria una dichiarazione formale circa il possesso o il non possesso dei documenti richiesti. In difetto, permane l’obbligo di ostensione dei documenti individuati nell’istanza, con conseguente accoglimento parziale del ricorso e condanna dell’amministrazione alle spese. La cessazione della materia del contendere opera solo per i documenti effettivamente trasmessi in corso di causa.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni interessati da un procedimento di acquisizione sanante conclusosi nel febbraio 2024, ha presentato in data 15.10.2024 un’istanza di accesso ex artt. 22 ss. l. 241/1990 nei confronti di ANAS S.p.A. La richiesta riguardava tre categorie di atti: i decreti dichiarativi della pubblica utilità e di occupazione d’urgenza risalenti agli anni 1990 e 1992, la documentazione sui pagamenti eseguiti in favore del proprietario e ogni atto attestante un’eventuale rinuncia alle pretese indennitarie.

Con nota del 19.12.2024 ANAS ha trasmesso parte dei documenti richiesti, precisando che non erano emerse ulteriori evidenze documentali, e ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente ha replicato che la soddisfazione era solo parziale, mancando i decreti di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza, la cui conoscenza era necessaria per verificare l’estensione dell’occupazione legittima e la decorrenza di quella senza titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato l’interesse del ricorrente, quale proprietario dei terreni coinvolti nel provvedimento di acquisizione sanante, a conoscere gli atti del procedimento ablatorio. Ha quindi rilevato che l’ostensione intervenuta in data 19.12.2024 ha riguardato il provvedimento di acquisizione e la relativa notifica, l’atto di trasferimento di titolarità delle aree con la quietanza di pagamento e la dichiarazione di rinuncia ad azioni civili e penali.

Rispetto a tale documentazione il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse conoscitivo del ricorrente per le lettere b) e c) dell’istanza. La decisione si fonda sulla verifica effettiva dell’avvenuta ostensione, non sulla mera deduzione della resistente.

La questione centrale riguarda invece i documenti di cui alla lettera a) dell’istanza, ossia il decreto dichiarativo della pubblica utilità e i decreti di occupazione d’urgenza menzionati nel provvedimento di acquisizione sanante del 2024. Il Collegio ha ritenuto che ANAS non abbia formalmente dichiarato di non essere in possesso di tali atti.

Non è stata considerata sufficiente l’asserzione contenuta nella nota di riscontro, secondo cui non erano emerse evidenze documentali riferite al ricorrente nell’ambito del procedimento ablatorio originario. Il Tribunale ha qualificato tale formula come asserzione generica, inidonea a escludere l’obbligo ostensivo e a integrare una dichiarazione di non possesso.

Ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere la documentazione residua, ordinando all’amministrazione di ostenderla entro venti giorni. Il ricorso è stato in parte dichiarato cessato e in parte accolto, con condanna di ANAS alla rifusione delle spese di lite liquidate in mille euro, oltre accessori, secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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