Osservazioni tardive al PRG e obbligo di istruttoria sulle scelte urbanistiche (TAR Sicilia n. 3174 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate oltre il termine previsto dall’art. 3 l.r. Sicilia n. 71 del 1978 non devono essere esaminate dall’amministrazione, che può legittimamente ritenerle tardive nel rispetto della certezza procedurale. Le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e non richiedono motivazione puntuale per ogni singola area. Tuttavia, il vincolo che mantenga una destinazione a strada pubblica su un fondo è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’accoglimento dell’osservazione di altro proprietario su zona limitrofa imponga un adeguamento del tracciato rimasto inattuato, e l’amministrazione non dia conto della realizzabilità dell’opera né risponda alle censure specifiche.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un appezzamento nel territorio comunale, impugnavano la deliberazione consiliare con cui l’ente prendeva atto dell’efficacia del piano regolatore generale, nella parte in cui riteneva tardiva l’osservazione presentata avverso il progetto, omettendo di esaminarla. Unitamente a tale atto impugnavano il decreto di nomina del commissario ad acta e la deliberazione con cui lo stesso aveva adottato il piano e il regolamento edilizio, nei limiti in cui avevano confermato la destinazione dell’area per il 35% a strada pubblica e in zona CNS.
Deducevano la natura ordinatoria del termine per le osservazioni, la carenza assoluta di motivazione e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, evidenziando che in area limitrofa era stata accolta analoga osservazione di altro soggetto. Chiedevano verificazione o consulenza tecnica per accertare l’effettiva necessità dell’area. Si costituiva la sola Regione, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estrometteva la Presidenza della Regione, non riferendosi ad essa alcuno degli atti impugnati, e respingeva l’eccezione verso l’Assessorato, cui era ascrivibile il decreto di nomina del commissario. Nel merito, riteneva infondato il primo motivo: ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 71 del 1978 il termine scadeva il 4 gennaio 2017, sicché l’osservazione era tardiva. Se non si esclude la facoltà di esaminare osservazioni tardive, non sussiste però alcun obbligo in tal senso, come confermato dal richiamo a T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 13 luglio 2006 n. 825 e al parere del Consiglio di Stato n. 611/2020 del 24 marzo 2020.
Il ricorso era invece fondato quanto alla carenza di istruttoria e di motivazione. Il Tribunale premetteva l’orientamento secondo cui le scelte urbanistiche sono sottratte al sindacato di legittimità salvo errori di fatto o abnormi illogicità, non necessitando di motivazione puntuale per le singole aree, richiamando Cons. giust. amm. Sicilia n. 84 del 30 gennaio 2020 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 66 dell’8 gennaio 2018.
Su questa premessa, il Collegio rilevava un dato non contestato: altro soggetto, la cui proprietà insiste su un tratto della stessa strada, aveva visto accolta la propria osservazione con la motivazione “adeguamento previsione di arteria viaria ai luoghi”. La perizia di parte attestava che l’unica arteria in questione è quella che attraversa anche la proprietà delle ricorrenti e che l’accoglimento dell’osservazione altrui non poteva che comportare l’eliminazione della strada, restando invece immutato l’asse viario nei grafici di piano.
Pertanto, l’accoglimento dell’osservazione su zona limitrofa implicava un adeguamento non avvenuto; il mantenimento del vincolo negli originari termini appariva scelta priva di adeguata istruttoria e motivazione, non evincendosi la realizzabilità dell’opera. A fronte della richiesta di relazione sui motivi, il Comune si limitava ad affermare il pubblico interesse del tracciato, senza riscontri sul difetto di istruttoria. Il ricorso era accolto nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, con annullamento della deliberazione n. 10 del 25 giugno 2023 e salvezza dei successivi atti; spese compensate tra le parti costituite e non ripetibili verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.