Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse: estinzione del giudizio (TAR Emilia-Romagna n. 234 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’Amministrazione che non si oppone, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., con declaratoria che assorbe ogni ulteriore questione di rito e di merito. La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato, integra ragione autonoma di improcedibilità. Le spese di lite si compensano quando l’attività difensiva dell’Amministrazione si sia esaurita in una costituzione meramente formale, priva di difese nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un noto locale da ballo della Riviera Adriatica, ha impugnato il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione per trenta giorni della licenza per pubblici trattenimenti danzanti, della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e delle connesse autorizzazioni di polizia amministrativa. Il provvedimento si fondava su quattro episodi verificatisi presso il locale, tra cui un soccorso per abuso alcolico di un minore, un arresto operato dai Carabinieri e plurime vendite di alcolici oltre l’orario consentito.

La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di aver sostenuto costi rilevanti per la sicurezza e di aver subito un provvedimento basato su un numero esiguo di episodi. Nel corso del giudizio, dopo l’esecuzione del provvedimento e l’esaurimento dei suoi effetti, ha depositato atto di rinuncia per carenza di interesse, notificato all’Amministrazione, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dalla parte ricorrente e ritualmente notificata all’Amministrazione, che non si è opposta. La rinuncia, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., costituisce causa di estinzione del giudizio, con conseguente declaratoria formale.

La decisione si fonda su un dato processuale incontestato: l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e l’esaurimento dei suoi effetti hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. La parte ha quindi espressamente rinunciato, così precludendo ogni valutazione nel merito delle censure articolate in ricorso.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, valorizzando la natura della costituzione in giudizio dell’Amministrazione, rimasta solo formale e priva di difese nel merito. Il criterio della soccombenza viene quindi derogato in ragione dell’assenza di un effettivo contraddittorio sostanziale.

La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio delle pronunce di estinzione. La vicenda si chiude così sul piano processuale, senza alcun accertamento sulla legittimità del provvedimento questorile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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