Divieto di detenzione armi e revoca porto fucile per inaffidabilità prefettizia (TAR Liguria n. 231 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare il requisito dell’affidabilità del soggetto, potendo apprezzare quali indici sintomatici di un possibile impiego improprio delle armi anche episodi privi di rilievo penale. Tale ampiezza deriva dall’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia e dalla finalità cautelare, e non sanzionatoria, dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. La c.d. buona condotta richiesta dall’art. 43, co. 2, T.U.L.P.S. costituisce nozione più ampia del pericolo di abuso e impone che la licenza sia rilasciata o mantenuta solo a persona esente da mende. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella dell’autorità giudiziaria e prescinde dagli esiti del procedimento penale, anche quando questo si sia concluso con archiviazione o estinzione del reato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Genova gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il successivo decreto del Questore che, in via consequenziale, ha revocato la licenza di porto di fucile uso caccia di cui era titolare.
I provvedimenti si fondavano su più elementi: un rapporto conflittuale con la cognata e il di lei marito per ragioni di vicinato, sfociato in denunce reciproche e in un litigio; una querela per minacce legata a una controversia sulla proprietà di un terreno; il rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente di numerose cartucce illecitamente detenute. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., il difetto di istruttoria e di motivazione, l’invalidità derivata del provvedimento del Questore e la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., lamentando l’attribuzione di rilievo al solo dato formale della denuncia e l’assenza di un accertamento complessivo sull’inaffidabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento, includendo il proprio precedente TAR Liguria, sez. I, n. 455 del 2021, secondo cui in materia di armi la P.A. dispone di ampia discrezionalità valutativa. Tale ampiezza si fonda sull’assenza di diritti soggettivi in materia — la detenzione e il porto di armi costituendo eccezioni al divieto dell’art. 699 cod. pen. e dell’art. 4, co. 1, legge n. 110/1975 — e sulla finalità cautelare dei provvedimenti, volta a prevenire abusi nell’uso delle armi e non a sanzionare.
Quanto alla licenza di porto, l’art. 43, co. 2, T.U.L.P.S. esige la c.d. buona condotta, nozione più ampia del semplice pericolo di abuso: la licenza può essere rilasciata o mantenuta solo a persona assolutamente esente da mende, che osservi una condotta improntata all’osservanza delle norme penali e delle comuni regole di buona convivenza civile, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 4201 del 2020 e n. 2404 del 2017.
Applicando tali principi, il Tribunale ritiene la valutazione amministrativa immune dai vizi dedotti. Gli elementi posti a base dei provvedimenti sono plurimi, attuali e concordanti e depongono univocamente per l’inaffidabilità del ricorrente rispetto alla detenzione di armi: due querele per minacce o insulti, in contesti distinti e autonomi, entrambi caratterizzati da liti di vicinato.
Il Collegio giudica irrilevante l’esito dei procedimenti penali, archiviati o estinti per oblazione, perché la valutazione dell’Amministrazione è autonoma rispetto a quella del giudice penale e prescinde dagli effetti penali. Del pari inverosimile è l’asserita strumentalità delle querele, provenendo da soggetti distinti e non in rapporto tra loro. L’attualità del giudizio di inaffidabilità è confermata dal rinvenimento, pochi mesi dopo uno degli episodi, di cartucce non denunciate.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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