Regolamento comunale illegittimo se individua solo siti installabili per impianti telefonia mobile (TAR Liguria n. 234 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il regolamento comunale che, in materia di installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, individui in positivo i soli siti puntualmente ammessi, richiedendo una preventiva variante consiliare per ogni diversa localizzazione. Una simile previsione introduce una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, vietata dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma solo in negativo, a fini di tutela dei siti sensibili, e non può estendersi alla individuazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. È ammissibile nel giudizio amministrativo la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso su un’istanza di titolo abilitativo, e il diniego espresso tardivo adottato dopo il perfezionarsi dell’assenso tacito è inefficace ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare delle licenze ministeriali per l’erogazione del servizio di comunicazione elettronica su scala nazionale, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha opposto diniego all’istanza di autorizzazione ex art. 87 D. Lgs. n. 259/2003 per un nuovo impianto di telefonia mobile su un immobile sito nel territorio comunale. Il diniego si fondava sulla circostanza che l’impianto non ricadeva in zona in cui il vigente Piano comunale prevede l’installazione di nuovi impianti. La società aveva in precedenza presentato istanza ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003, e l’ARPAL aveva rilasciato parere radio protezionistico favorevole.

Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e la tardività dell’impugnazione del regolamento comunale. Nel merito ha controdedotto chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni comunali. Quanto al difetto di interesse, il Comune — senza aver comunicato l’attestazione di avvenuta autorizzazione prevista dall’art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003 — fonda l’eccezione sul proprio tardivo diniego espresso, pur consapevole della sua inefficacia per essersi già formato il silenzio-assenso. Il Tribunale distingue nettamente i concetti di invalidità e di inefficacia: per agire ex art. 29 c.p.a. è sufficiente dedurre l’illegittimità dell’atto e la sua incidenza su una posizione qualificata, potendo l’interesse alla rimozione consistere anche solo nell’eliminazione dell’incertezza sull’invalidità, risultato utile e giuridicamente rilevante.

Né vale opporre la decadenza del titolo per mancata realizzazione delle opere entro dodici mesi. Analogamente a quanto accade per il permesso di costruire, la decadenza costituisce oggetto di un potere comunale, ancorché di natura dichiarativa; mancando un atto comunale di decadenza, il giudice non può pronunciarsi, ostandovi il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a..

Quanto alla tardività dell’impugnazione del regolamento, le norme regolamentari di natura generale e astratta non producono in via diretta lesione concreta, sicché l’onere di impugnazione sorge con l’atto lesivo che ne faccia applicazione.

Nel merito il ricorso è fondato. È ammissibile la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso; applicando l’art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003, il Collegio accerta che il titolo autorizzativo silenzioso si è perfezionato decorsi novanta giorni dalla trasmissione delle integrazioni documentali.

Fondati sono anche i motivi sul regolamento. Il diniego e il parere contrario alla variante dimostrano che il Comune ritiene l’installazione consentita solo nei siti puntualmente previsti nella Mappa delle Localizzazioni. Ma l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 esclude la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 6829 del 2023, il Tribunale conferma che la specificazione dei siti è ammessa solo in negativo, a fini di tutela: la previsione di siti quali unici punti ammessi realizza l’illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Gli atti impugnati sono pertanto annullati, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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