Riserva di legge statale preclude ricorso per biologi tecnici sanitari (TAR Lombardia n. 1769 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riserva dell’esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico agli iscritti al relativo albo professionale deriva dalla legge n. 3/2018 e dal D.M. 13 marzo 2018, e non da una scelta regionale. Il provvedimento regionale che si limiti a ribadire tale riserva è privo di portata innovativa e non costituisce, da solo, fonte della lesione. La lesione discende dall’atto presupposto che impone i requisiti minimi di personale, sicché la sua impugnazione tardiva rende irricevibile il gravame e inammissibile per difetto di interesse quella dell’atto meramente ricognitivo. La parziale sovrapposizione di funzioni tra professioni distinte non consente di ritenere che l’una assorba l’altra.

Il Fatto

La società ricorrente eroga servizi di medicina di laboratorio per il SSR, in virtù di autorizzazione e accreditamento regionali. Nel proprio organico impiega biologi adibiti alla funzione di tecnico di laboratorio, in forza della previgente circolare regionale n. 30/SAN del 2001, che consentiva di soddisfare il requisito del tecnico con un biologo.

A seguito della riclassificazione operata dall’ATS in attuazione della DGR n. XI/7044 del 2022, le è stato richiesto il rispetto dei requisiti minimi della Tabella A, che prescrivono un numero determinato di TSLB. La società ha impugnato la delibera e il decreto attuativo della Direzione generale Welfare, deducendo il rischio di perdere l’accreditamento per non disporre di TSLB iscritti all’albo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni della Regione, ritenendole ammissibili perché le questioni di ricevibilità sono rilevabili d’ufficio. Nel merito, il punto decisivo è l’origine della preclusione: essa non deriva da una scelta regionale, ma da una chiara opzione del legislatore nazionale.

Il giudice ricostruisce l’evoluzione normativa: il D.M. n. 745/1994, adottato in attuazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ha delineato la figura del TSLB; la legge n. 3/2018 ha riformulato l’art. 5, comma 2, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, imponendo l’iscrizione all’albo per l’esercizio della professione, e il D.M. 13 marzo 2018 ha istituito il relativo albo. La professione è dunque divenuta protetta.

Il Tribunale si sofferma sul dibattito giurisprudenziale antecedente, tra orientamenti che ammettevano i biologi ai concorsi e altri che lo escludevano, ritenendolo superato dalla riforma del 2018. Quanto alla legge n. 396/1967, che include le analisi biologiche nell’oggetto della professione di biologo, il Collegio ammette una parziale sovrapposizione di funzioni, ma nega che una professione assorba l’altra. La giustapposizione di compiti tra professioni distinte è fenomeno diverso dalla integrale sostituzione di una figura con un’altra.

Da ciò deriva che il decreto n. 2197/2023, nel ribadire la riserva, non ha portata innovativa. La lesione lamentata si è già realizzata con la DGR, che nella Tabella A impone i requisiti minimi di TSLB. La delibera è stata pubblicata il 3 ottobre 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 13 aprile 2023, oltre il termine di sessanta giorni degli artt. 29 e 41 cod. proc. amm. e della l.r. Lombardia n. 1/2012, con conseguente irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), cod. proc. amm.

L’impugnazione del decreto attuativo è inammissibile per difetto di interesse, sia per la tardività del gravame sull’atto presupposto autonomamente lesivo, sia per il carattere ricognitivo della previsione. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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