Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Toscana n. 1851 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso è rimessa integralmente al potere della parte che ha agito, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o da avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria o resa in udienza e documentata nel verbale, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. L’adesione della controparte alla rinuncia non è requisito di ammissibilità, ma consente al giudice di prendere atto della definizione in rito. In presenza di rinuncia accettata dall’amministrazione costituita, che si rimetta al Collegio solo sulla determinazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione delle spese in considerazione della definizione in rito e dell’assenza di espressa opposizione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Toscana una serie di deliberazioni del Comune di Monte Argentario e gli atti connessi, con cui l’amministrazione comunale ha disciplinato l’attuazione dell’art. 23 delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole e ha avviato il procedimento per il rilascio in favore del Comune stesso della concessione demaniale marittima relativa alle aree e agli specchi acquei del porto, per la durata di cinquant’anni.
Il ricorso introduttivo è stato integrato da quattro distinte produzioni di motivi aggiunti, con cui la società ha esteso l’impugnazione agli atti successivi, tra cui i dinieghi delle istanze di rinnovo e proroga delle concessioni in precedenza intestate alla ricorrente, le note di preavviso e le proposte di affidamento provvisorio ex art. 45 bis cod. nav. Nelle more del giudizio, con memoria del 10 ottobre 2025, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese. Il Comune si è costituito, ha espressamente accettato la rinuncia e si è rimesso al Collegio sulla determinazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il perimetro normativo dell’istituto, richiamando l’art. 84 cod. proc. amm., secondo cui la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o da avvocato munito di mandato speciale e depositata in segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Su questa base il Tribunale ha affermato che l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce e che la sottoscrizione per adesione della controparte consente di ottemperare alle prescrizioni della norma processuale. A sostegno ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di poter prendere atto della rinuncia disponendo la compensazione, in considerazione della definizione in rito della controversia e dell’assenza di un’espressa opposizione dell’amministrazione costituita. La decisione sulle spese resta quindi autonoma rispetto all’accettazione della rinuncia e viene calibrata sulla natura meramente processuale della definizione.
Il dispositivo dà atto della rinuncia, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La pronuncia si colloca thus sul piano della definizione in rito, senza alcun esame del merito dei motivi di impugnazione.
Nota della Redazione
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