Il Comune socio dell’ATO non impugna il contenuto delle delibere assembleari (TAR Toscana n. 1854 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Assemblea dei Sindaci dell’ATO, alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti, ha una legittimazione attenuata ad impugnare le deliberazioni assembleari. Tale legittimazione sussiste solo quando siano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell’organo, e non quando la censura attenga al contenuto intrinseco della deliberazione. Il Comune non può inoltre agire in veste di ente esponenziale per far valere, in via surrogatoria, pregiudizi economici che incidono direttamente sulla sfera giuridica dei singoli utenti del servizio. La delibera di validazione del PEF, benché endoprocedimentale e transitoria, è autonomamente lesiva e immediatamente impugnabile, perché esplica effetti esterni vincolanti sulle determinazioni comunali in materia di TARI fino all’approvazione di ARERA. La riduzione del termine di convocazione assembleare non integra di per sé lesione delle prerogative del socio, se la partecipazione e l’esame della documentazione restano effettivi.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna la deliberazione con cui l’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Toscana Centro ha approvato la validazione dei PEF per l’anno 2020 relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni della concessione affidata a un gestore privato. L’atto recepisce il MTR stabilito da ARERA con la delibera n. 443/2019, adotta i parametri di competenza dell’ente e dispone la trasmissione del piano all’Autorità di regolazione.

Il Comune, che aveva partecipato all’assemblea esprimendo voto contrario, deduce cinque motivi: difetto di istruttoria e di riscontro alle osservazioni; irragionevolezza degli aumenti tariffari; illegittima determinazione dei coefficienti discrezionali del MTR; irregolare convocazione dell’assemblea per violazione del termine statutario di otto giorni; illegittimità costituzionale delle norme che attribuiscono ad ARERA e all’ATO il potere tariffario. Resistono l’ATO, il gestore e un Comune controinteressato, eccependo incompetenza territoriale e inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 e decide la controversia secondo l’ordine logico delle questioni. Respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, perché oggetto del ricorso non è il potere regolatorio di ARERA, ma l’approvazione del PEF da parte dell’ente d’ambito, con effetti destinati a esplicarsi sul solo territorio regionale: trova applicazione l’art. 13, comma 1, c.p.a. e non la competenza funzionale del art. 14, comma 2, c.p.a.

Superata anche l’eccezione di carenza di interesse, il Tribunale qualifica la delibera di validazione come atto endoprocedimentale autonomamente lesivo. L’art. 6.6 della delibera ARERA n. 443/2019 stabilisce che, fino all’approvazione dell’Autorità, si applicano quali prezzi massimi quelli determinati dall’ente territorialmente competente: la validazione produce quindi effetti esterni vincolanti sulle successive determinazioni comunali in materia di TARI.

Nel merito della legittimazione, il Collegio osserva che la LRT Toscana n. 69/2011 e l’art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 trasferiscono all’ATO l’esercizio delle competenze comunali, attenuando la posizione dei singoli Comuni. I primi tre motivi investono il contenuto tecnico-economico dell’atto e le sue ricadute sulla collettività: non ledono il munus del componente dell’organo e si risolvono in un’azione surrogatoria dei singoli utenti, inammissibile in un sistema di giurisdizione soggettiva.

Il quarto motivo è infondato. Lo Statuto dell’ATO contempla la convocazione d’urgenza e non impone oneri motivazionali specifici. La riduzione del termine non ha impedito al Comune di partecipare, esaminare la documentazione ed esprimere il voto contrario; manca la prova che il rispetto del termine ordinario avrebbe condotto a esiti diversi.

Il quinto motivo è dichiarato irrilevante ai fini del decidere, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul requisito della rilevanza e sulla legittimità dell’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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