Strada vicinale pubblica e sanatoria paesaggistica preclusa su suolo demaniale (Cons. Stato n. 78 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una strada come vicinale pubblica discende dalla destinazione del bene a soddisfare esigenze della collettività territoriale, desumibile dall’inserimento nell’elenco comunale delle strade vicinali e dall’uso immemorabile del percorso. La chiusura di fatto di un tratto, l’apposizione di cancelli e la scarsa frequentazione non incidono sulla natura giuridica del bene: la perdita dell’uso pubblico richiede un comportamento inequivoco dell’amministrazione, non una condotta del privato. L’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 presuppone che l’intervento sia astrattamente sanabile e che l’istante sia proprietario, possessore o detentore dell’area. L’insistenza, anche parziale, delle opere su suolo pubblico preclude in radice la sanatoria e rende superfluo il parere della Soprintendenza. La statuizione sulle spese del primo grado è sindacabile in appello solo per erronea condanna della parte vittoriosa o manifesta abnormità della liquidazione.

Il Fatto

La titolare di un’azienda agricola, proprietaria di un fabbricato in area paesaggisticamente vincolata nel comune di Riomaggiore, presenta nel febbraio 2020 un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per alcuni manufatti realizzati in adiacenza di una strada vicinale. Il Comune comunica il preavviso di diniego, rilevando che le opere insistono sul sedime della strada, appartenente al demanio comunale. Dopo le osservazioni dell’interessata, che contesta la natura pubblica del percorso e l’effettiva invasione, il Comune respinge definitivamente l’istanza nell’aprile 2021, ribadendo la demanialità e segnalando l’inesatta rappresentazione della larghezza stradale negli elaborati.

Il TAR Liguria respinge il ricorso e condanna il privato alle spese. Il giudice di primo grado esclude il difetto di giurisdizione, valorizza la verificazione disposta in causa — dalla quale emerge l’insistenza parziale delle opere sul sedime e l’inserimento della strada nell’elenco delle vicinali pubbliche — e ritiene la sanatoria comunque preclusa, con conseguente superfluità del coinvolgimento della Soprintendenza. Propone appello l’interessata con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio legge la verificazione nel suo complesso: il verificatore non si limita all’elenco comunale, ma corrobora la qualificazione con dati catastali, contesto storico-insediativo e caratteristiche funzionali del percorso. La natura dichiarativa della delibera consiliare si completa di valore costitutivo attraverso l’istituto dell’immemorabile, desunto dalla funzione storica del sentiero quale elemento della rete di collegamento tra gli insediamenti. La presenza di cancelli e tratti non transitabili è descritta come situazione di fatto accidentale, priva di incidenza sulla natura giuridica del bene.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato: rilevano il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività territoriale, l’idoneità del bene a soddisfare esigenze generali e un titolo valido, anche nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (Cons. Stato n. 2531 del 2017; Cons. Stato n. 4398 del 2015). Il venir meno del pubblico passaggio deve discendere da un comportamento inequivoco dell’amministrazione, non da una condotta del privato (Cons. Stato n. 5126 del 2022; Cass. civ. n. 29228 del 2019).

Sul secondo motivo, la motivazione comunale è sintetica ma sufficiente: la pubblicità del tracciato si desume dalle risultanze catastali e dall’elenco delle vicinali, con presunzione iuris tantum. La questione è stata poi compiutamente accertata in primo grado in contraddittorio con il privato, sicché un annullamento per difetto di istruttoria sarebbe privo di utilità, non potendo la riedizione del potere discostarsi dal dato accertato.

Sul terzo motivo, il parere della Soprintendenza ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 presuppone un intervento astrattamente sanabile. Se difettano in radice le condizioni di sanabilità — per insistenza su suolo pubblico (Cons. Stato n. 10543 del 2024) o per realizzazione di volumi in area vincolata (Cons. Stato n. 1260 del 2025; Cons. Stato n. 8713 del 2022) — il procedimento si arresta alla fase di ammissibilità e il coinvolgimento dell’organo di tutela diventa inutile aggravio.

Sul quarto motivo, l’insistenza anche parziale su suolo pubblico è di per sé ostativa: esclude la legittimazione dell’istante e impedisce di assentire la trasformazione, ad opera del singolo, di un bene della collettività. L’accertamento presuppone una valutazione unitaria dell’intervento (Cons. Stato n. 2321 del 2024) e non è configurabile una sanatoria parziale riferita a porzioni del medesimo (Cons. Stato n. 2173 del 2025).

Sul quinto motivo, la statuizione sulle spese è espressione di ampio potere discrezionale, sindacabile solo per erronea condanna della parte vittoriosa o manifesta abnormità della liquidazione (Cons. Stato n. 3802 del 2025; Cons. Stato n. 1012 del 2016). L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione delle particolarità del fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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