Permesso di soggiorno per attesa occupazione: il tardivo ingresso in Italia dopo la revoca del nulla osta esclude il fumus (TAR Abruzzo n. 21 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è priva del requisito del fumus boni juris allorché il richiedente sia entrato nel territorio italiano successivamente alla comunicazione della revoca del nulla osta al ricongiungimento, essendo tale ingresso avvenuto quando il titolo abilitativo era già venuto meno. La declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione sulla domanda di rilascio del permesso perde ogni utilità qualora, medio tempore, l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di rigetto, che diviene l’unico atto da impugnare. L’istanza incidentale va, pertanto, respinta, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 24.07.2025 una richiesta volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione, in relazione alla pratica P-PE/L/Q/2023/101611. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, aveva introdotto il giudizio per la declaratoria dell’illegittimità dell’inadempimento.
Successivamente, con motivi aggiunti notificati il 5.12.2025, il ricorrente aveva impugnato il decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pescara, prot. n. 81477.2025 del 21.10.2025, con il quale l’amministrazione aveva accertato la carenza dei presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione. Nell’ambito del giudizio, la parte ricorrente aveva altresì proposto domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorrente era entrato nel territorio italiano in data 30 settembre 2024, mentre la revoca del nulla osta gli era stata notificata in data 5 settembre 2024, alla stessa PEC alla quale era stata comunicata la notizia del rilascio del titolo. Detta circostanza, emergente dalla relazione dell’Amministrazione e dal tenore del provvedimento impugnato, è stata posta a fondamento della valutazione circa la sussistenza del requisito cautelare.
Il Collegio ha osservato che l’ingresso del richiedente in Italia era avvenuto successivamente alla revoca del nulla osta, con la conseguenza che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non poteva essere rilasciato, difettando il presupposto legittimante. Tale elemento ha condotto il giudice a ritenere insussistente il fumus di fondatezza del ricorso, assorbendo ogni altra considerazione inerente al periculum in mora.
Quanto alla domanda di declaratoria del silenzio-inadempimento, la motivazione implica che la successiva adozione del provvedimento espresso di rigetto abbia determinato il venire meno dell’interesse alla pronuncia sull’illegittimità dell’inerzia, rendendo l’atto sopravvenuto l’unico oggetto della contestazione. Il TAR ha pertanto respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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