Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione inadempiente (TAR Toscana n. 1255 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inosservanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute. Il ritardo già maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 1.385,16 oltre interessi.

Il titolo era passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 20.11.2024, ed era stato notificato alla sede reale dell’amministrazione il 31.07.2024, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato il ricorso sotto il profilo dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la sua notificazione e l’inerzia dell’amministrazione debitrice.

Dagli atti di causa non è risultato che il titolo fosse stato eseguito. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario deve provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo, tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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