Divieto detenzione armi e revoca porto richiedono verifica attuale contrasto familiare (TAR Sicilia n. 2791 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità valutativa, di natura prognostica e cautelare, potendo fondare il giudizio di inaffidabilità anche su un unico episodio, pur privo di rilevanza penale, e su situazioni di conflittualità familiare o di vicinato. I provvedimenti limitativi non hanno finalità sanzionatoria e non presuppongono l’accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un ragionevole rischio desunto dagli elementi esaminati. Tuttavia, quando il fatto posto a base del giudizio di inaffidabilità sia risalente nel tempo e il quadro istruttorio risulti incompleto, l’Amministrazione è tenuta a un approfondimento istruttorio volto a verificare l’attualità del contrasto e la persistente pericolosità della situazione, pena l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti adottati nei suoi confronti dagli organi di pubblica sicurezza: il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti disposto dalla Prefettura ex art. 39 TULPS e la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo disposta dalla Questura ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS. Entrambi si fondavano sul giudizio di inaffidabilità desunto da un acceso diverbio familiare risalente al 2016, sfociato in reciproche denunce e querele tra fratelli, poi archiviate.
Il ricorrente deduceva l’insufficienza e l’illogicità della motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’assenza di attualità del pericolo, valorizzando l’esito di archiviazione in sede penale, l’assenza di precedenti e la condotta irreprensibile tenuta dal rilascio della licenza. L’Amministrazione resisteva sostenendo l’irrilevanza dell’esito del giudizio penale ai fini della valutazione di affidabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per evidente connessione oggettiva e soggettiva, per poi ricostruire i principi consolidati in materia. Ha ribadito che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare con prudente apprezzamento l’affidabilità del destinatario, fermi i limiti di congruità e ragionevolezza, e che il divieto di detenzione ha funzione cautelare e non sanzionatoria, fondandosi su una valutazione prognostica di elementi che possono anche essere privi di rilevanza penale.
Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale, in deroga al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975, con la conseguenza che la discrezionalità ex art. 39 R.D. n. 773/1931 consente di tener conto anche della mera possibilità di comportamenti inappropriati. Ha inoltre affermato che anche un unico episodio può essere sintomatico dell’inaffidabilità, e che i provvedimenti limitativi possono legittimamente fondarsi su situazioni di conflittualità familiare, ove la tensione nelle relazioni interpersonali renda inopportuno che i protagonisti abbiano disponibilità di armi.
Su queste basi il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti non avessero obliterato il riferimento al contesto di accesa conflittualità familiare, riconosciuto anche in fase penale, e che la motivazione fosse quindi idonea. Ha tuttavia rilevato un elemento critico: negli atti istruttori figurava il riferimento, non documentato, a rimessioni di querele e all’archiviazione, e tra l’ultimo episodio e l’adozione dei provvedimenti erano trascorsi circa quattro anni.
Tale circostanza ha indotto il Collegio ad affermare la necessità di un approfondimento istruttorio propedeutico all’emanazione degli atti interdittivi, volto a verificare l’attualità del contrasto tra le parti, non smentita negli atti versati nel procedimento ma affermata solo negli scritti difensivi processuali. Ne è conseguito l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento degli atti impugnati, fatti salvi i motivati provvedimenti da adottarsi secondo le coordinate indicate, entro novanta giorni, durante i quali resta sospesa la decisione. Il Collegio ha confermato l’ammissione al gratuito patrocinio per il solo ricorso n. 44/2021 e ha compensato integralmente le spese, in ragione del tenore interpretativo della decisione in presenza di orientamenti oscillanti.
Nota della Redazione
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