Espulsione dal corso di formazione: no alla sospensione per archiviazione penale (TAR Piemonte n. 303 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione non ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, poiché ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen. tale efficacia è riservata alle sole sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna. Ne consegue che l’amministrazione può autonomamente valutare i fatti già oggetto di indagine penale e non è tenuta a sospendere il procedimento disciplinare, non essendo stato incardinato un procedimento penale con formale assunzione della qualità di imputato. La censura di violazione o elusione del giudicato va dedotta in sede di ottemperanza, per la competenza funzionale inderogabile del giudice amministrativo, e non nel giudizio di cognizione. L’espulsione dal corso ai sensi dell’art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 non presuppone un preventivo accertamento di responsabilità disciplinare, richiedendo solo una condotta sussumibile in un illecito più grave della deplorazione.
Il Fatto
Il ricorrente, vincitore di un concorso pubblico per Allievi Agenti della Polizia di Stato, veniva avviato al corso di formazione e conseguiva la qualifica di Agente in prova. A seguito di una lite con una collega legata da una relazione sentimentale, il Direttore della Scuola disponeva accertamenti psico-attitudinali e il ritiro dell’armamento. Una struttura sanitaria militare lo dichiarava non idoneo al servizio per un periodo di inidoneità, poi ritenuto immotivato dal Consiglio di Stato.
Propostane l’espulsione dal corso, un primo provvedimento veniva annullato per difetto di contraddittorio. Riavviato il procedimento, l’amministrazione adottava un nuovo decreto di espulsione, che il ricorrente impugnava deducendo violazione del giudicato, contrasto con l’archiviazione penale, illegittimità della mancata sospensione del procedimento e sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione o elusione del giudicato. La censura è inammissibile: per giurisprudenza pacifica, essa va dedotta in sede di ottemperanza, attesa la competenza funzionale inderogabile di quel giudice ex art. 14, comma 3, cod. proc. amm. Né è ammessa la conversione dell’azione, spettando solo al giudice dell’ottemperanza l’accertamento della nullità degli atti adottati per adeguamento a sentenza passata in giudicato. Nel merito, l’amministrazione ha riaperto il procedimento, esaminato le deduzioni e l’archiviazione, concludendo comunque per il difetto dei requisiti deontologici.
Quanto alla necessità di confutazione analitica delle controdeduzioni, il Tribunale richiama il principio per cui la motivazione non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali ex art. 10-bis legge n. 241/1990, essendo sufficiente che se ne evinca la considerazione complessiva.
Il motivo sulla violazione dell’art. 653 cod. proc. pen. è infondato: solo le sentenze penali irrevocabili hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, mentre tale efficacia è esclusa per il decreto di archiviazione. Quest’ultimo non preclude l’avvio del procedimento disciplinare, nel quale l’amministrazione valuta autonomamente i fatti. Il Consiglio di Stato, nella decisione di appello sulla destituzione, aveva già evidenziato la censurabilità delle condotte e l’atteggiamento della persona offesa.
Infondata è anche la censura sulla necessità di un preventivo accertamento disciplinare: l’art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 espelle gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni più gravi della deplorazione, richiedendo solo una condotta sussumibile in illecito grave. Quanto all’art. 11 d.P.R. n. 737/1981, la sospensione del procedimento disciplinare è imposta solo se quello penale sia stato incardinato con formale assunzione della qualità di imputato, evenienza non verificatasi.
Il motivo sul responsabile del procedimento è respinto: la procedura si è svolta conformemente all’art. 6-ter, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, adottandosi il decreto su proposta del Direttore della Scuola. Infine, la censura di sproporzione è infondata: la scelta sanzionatoria esula dal sindacato di merito salvo manifesta illogicità, e il Collegio conferma la valutazione del Consiglio di Stato sui comportamenti vessatori e violenti. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e respinto nel resto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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