La rinuncia al ricorso impone l’estinzione del giudizio per difetto di interesse (TAR Lazio n. 15268 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, resa dalla parte in udienza prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina la doverosa presa d’atto del giudice e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. Il processo amministrativo è informato dal principio dispositivo: la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino alla decisione. Il giudice non ha il potere di procedere di ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Non viene in rilievo una giurisdizione oggettiva volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. La rinuncia, sorretta da procura speciale, impone quindi una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione con cui il direttore generale di Forma.temp aveva disposto la revoca dell’iscrizione dell’ente alla sezione A “Enti di formazione” degli elenchi del Fondo e la conseguente cancellazione, unitamente a una serie di divieti di nuova iscrizione e di partecipazione a iniziative formative finanziabili, nonché alla rimozione del logo di “ente di formazione iscritto”.

Il ricorso censurava la carenza assoluta di potere sanzionatorio, il difetto di proporzionalità, il vizio di motivazione e, nel merito, l’insussistenza delle criticità contestate. La resistente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non autoritativa dell’attività del Fondo. Con motivi aggiunti la ricorrente gravava i medesimi provvedimenti sulla base del nuovo Dispositivo di accesso agli elenchi nel frattempo adottato.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica il procuratore della ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti. Il Collegio prende atto della dichiarazione e della procura speciale depositata in atti.

Il percorso argomentativo muove dal principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Su questa base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.

Da ciò discende la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice. Il Collegio sottolinea che questi non ha il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.

Il Tribunale richiama sul punto un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, citando da ultimo Consiglio di Stato n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022 e n. 968 del 2022. Esclude inoltre che possa venire in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che consenta la prosecuzione del processo.

In applicazione dell’art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della condotta processuale della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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