Interesse a ricorrere contro il titolo edilizio e distinzione dalla vicinitas (TAR Puglia n. 971 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione del titolo edilizio la vicinitas integra la legittimazione ad agire, ma non dimostra di per sé, in modo automatico, la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Il giudice deve accertare anche d’ufficio entrambe le condizioni dell’azione e verificarne l’autonomia concettuale. L’interesse personale, diretto e concreto sussiste solo quando dall’annullamento del titolo derivi un effetto di ripristino utile in concreto per il ricorrente, non meramente emulativo, con onere di allegare e provare il pregiudizio sofferto. Sul piano sostanziale, il rilascio del permesso di costruire resta governato dal principio del tempus regit actum, nei limiti della disciplina transitoria dettata dal regolamento edilizio comunale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento in un condominio posto nelle vicinanze di una palazzina in costruzione, impugnava il permesso di costruire rilasciato alla società costruttrice, deducendo violazione delle norme sulle distanze e sull’allineamento stradale, eccesso di potere e sviamento. Con motivi aggiunti gravava la variante al titolo edilizio e l’art. 92 del R.E.C. comunale approvato nel 2021, nella parte in cui detta la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti presentati prima della sua entrata in vigore.
Il Comune e la società controinteressata resistevano, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso e l’inammissibilità per difetto di interesse. In camera di consiglio la domanda cautelare veniva respinta. La causa giungeva quindi alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021. Da esso ricava la necessità di tenere distinte la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere, condizioni dell’azione che il giudice deve accertare anche d’ufficio e che non possono essere confuse.
La legittimazione del vicino è riconosciuta, ma non basta: il criterio della vicinitas non vale, da solo e in automatico, a dimostrare l’interesse personale, diretto e concreto. Occorre uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato, con prova concreta del pregiudizio sofferto, come ribadito da T.A.R. Puglia, sez. III, n. 464 del 2024 e da Cons. St., sez. VI, n. 7371 del 2023 e n. 6509 del 2023. Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce quale utilità concreta gli deriverebbe dall’annullamento, essendo proprietario di un appartamento in un condominio retrostante.
Nel merito le censure sono comunque infondate. Il permesso è stato rilasciato il 3 agosto 2021, vigente il regolamento edilizio del 2021, ma la pratica era stata presentata nel febbraio 2019. Trova quindi applicazione l’art. 92 R.E.C., che richiama la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza, e dunque la deroga sulle distanze prevista dal precedente regolamento del 2011. Il Collegio richiama l’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e il principio del tempus regit actum.
Quanto alla distanza dei 5 metri dal ciglio della strada, il ricorrente non indica la misura della violazione dedotta, mentre dalle tavole depositate emerge un sostanziale rispetto della distanza e dell’allineamento. La censura sulla legge regionale pugliese n. 11/2017, come modificata dalla legge reg. n. 46/2017, è priva di pregio: il RET non impedisce ai Comuni di dettare un regime transitorio tra due regolamenti successivi, e non è dedotto quale parte del regolamento comunale contrasti con lo schema regionale.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili e comunque rigettati, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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