Abbattimento del bestiame tra precauzione e proporzionalità nella brucellosi bovina (TAR Sicilia n. 3251 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di polizia veterinaria adottate per movimentazione non autorizzata del bestiame non rispondono ad automatismi applicativi. Il par. 4.4.7, punto 2, D.M. 2 maggio 2024 va letto in conformità all’art. 138, par. 2, lett. k), Reg. UE n. 625/2017 e al principio di proporzionalità: l’abbattimento costituisce extrema ratio, praticabile solo quando misure meno incisive non garantiscano la tutela della salute umana e animale. La revoca del codice aziendale e il blocco, invece, prescindono dall’elemento soggettivo e non richiedono la prova della frode, trattandosi di provvedimento sanzionatorio-esecutivo volto al ripristino dell’interesse pubblico leso. L’Amministrazione deve assicurare un’istruttoria ineccepibile e una motivazione rigorosa, bilanciando precauzione e proporzionalità.
Il Fatto
Il titolare di uno stabilimento bovino impugna l’ordinanza con cui l’A.S.P. competente ha disposto il blocco totale delle movimentazioni, l’abbattimento senza indennizzo di tutti i capi e la revoca del codice aziendale e del codice pascolo. Il provvedimento muove dal ritrovamento di due bovini dell’allevamento presso il fondo di una società cooperativa agricola, movimentati — secondo l’Amministrazione — senza autorizzazione e senza i controlli pre-movimentazione, in un contesto in cui quello stabilimento era sottoposto a blocco per sospetto di brucellosi.
Il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che i bovini fossero sconfinati dal pascolo e che ne avesse denunciato la scomparsa. Lamenta poi il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, nonché l’omessa esecuzione dei controlli sanitari. L’A.S.P., costituitasi, eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto ministeriale e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione in rito: il ricorrente non contesta il D.M. 2 maggio 2024, ma lo assume a parametro di sindacato dell’ordinanza. Ricorda inoltre che compete al giudice amministrativo il potere di disapplicazione incidentale dell’atto normativo subprimario in contrasto con la fonte sovraordinata, senza onere di impugnativa.
Passando al merito, il Tribunale richiama il quadro normativo: l’art. 138, par. 2, lett. k), Reg. UE n. 625/2017, che consente l’abbattimento solo se misura più appropriata per la tutela della salute; l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 27/2021, che impone provvedimenti proporzionati al rischio effettivo; il par. 4.4.7, punto 2, D.M. 2 maggio 2024. A completamento, richiama l’art. 191 TFUE e l’art. 7 Reg. n. 178/2002 in tema di precauzione.
Da tali fonti il Collegio ricava che la finalità precauzionale si contempera con la proporzionalità: la misura ablativa non opera automaticamente ed è extrema ratio, praticabile quando misure meno incisive non bastino. Le decisioni dell’autorità devono poi essere sorrette da un apparato motivazionale rigoroso e da un’istruttoria ineccepibile.
Nel caso concreto, il controllo sanitario eseguito il 10 gennaio 2025 sui trenta bovini — compresi i due ritrovati — ha escluso la presenza di tubercolosi, brucellosi e leucosi, riconoscendo lo stato di “indenne” dell’allevamento. Anche lo stabilimento della cooperativa risulta attualmente indenne, per l’estinzione del sospetto e la revoca del blocco. In assenza di fenomeni infettivi in atto, l’abbattimento totale è dunque misura sproporzionata e irragionevole. Si conformano invece al canone di proporzionalità il blocco e la revoca del codice, giustificati dall’accertata movimentazione non autorizzata.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio osserva che il par. 4.4.7 non dà rilievo alla frode: si tratta di provvedimento sanzionatorio-esecutivo, con funzione anche general-preventiva e dissuasiva, rispetto al quale è irrilevante la mancanza di dolo e non occorre ulteriore approfondimento istruttorio. Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con annullamento dell’ordinanza limitatamente all’ordine di abbattimento; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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