Esecuzione del giudicato e inerzia della P.A. tra onere della prova e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3047 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato, l’Amministrazione che non contesti specificamente l’idoneità del titolo e non provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’ottemperanza, incombendo su di essa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto. Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, l’obbligo di esecuzione permane tanto per la sorte capitale quanto per gli interessi e oneri accessori, comprese le spese di registrazione, senza necessità di espressa statuizione. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza del ricorso, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1042 del 13 novembre 2018, la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo ex art. 1, comma 3, legge n. 210/1992, commisurato all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con ratei pregressi e interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa.
Il titolo, passato in giudicato per mancata impugnazione, era stato notificato in forma esecutiva al Ministero il 29 ottobre 2019. A fronte dei solleciti, l’Amministrazione si era limitata a una nota ritenuta meramente soprassessoria. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento anche a mezzo di commissario ad acta e la liquidazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi distrattari. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato, rilevando anzitutto che la procedura esecutiva risulta ritualmente incardinata. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di ottemperare al giudicato.
La sussistenza dell’obbligo è affermata per la sorte capitale, per gli interessi e oneri accessori e per compensi e spese di causa. Sono dovute anche le spese successive al titolo, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza necessità di espressa statuizione.
Il Ministero deve dare esecuzione entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso inutilmente il termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega. L’insediamento è fissato entro dieci giorni dalla scadenza del termine, con ulteriori novanta giorni per l’adempimento sotto personale responsabilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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